Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <14>
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Giuseppe F. de Tiberiis
posti in correlazione con la Giunta di Stato.
Ma quale era la legislazione adottata? Giova anzitutto premettere che gli ordinamenti repressivi creati con la riconquista del Regno continentale, e di ciò si è dato un cenno in precedenza, non scaturiscono da un'unica e compiuta fonte normativa; da una legislazione, cioè, la quale, non importa se mutuata dall'ordinamento preesistente o appositamente insti-tuita regoli l'intera materia. Sicché è dato di scoprire, seguendo queste vicende, una stratificazione di leggi (il che non è una novità nel mondo del diritto) che tendono a coordinarsi ed integrarsi, utilizzando, come tessuto connettivo, l'humus costituito dalla prassi, dalla giurisprudenza e dalla cultura giuridica del tempo.
Queste, in ordine cronologico, le norme: Vincenzo Speciale viene nomi­nato 1*8 aprile 1799 Commissario a Procida. È giudice unico con due attitanti. Procedura: Ad modum belli ; può, in caso di necessità, utilizzare il rito siculo. Le sentenze vengono eseguite. Il 15 giugno 1799 viene istituita la prima Giunta di Stato a Napoli; è un organo collegiale. La procedura è come quella prevista per Procida; le sentenze vengono eseguite (Carlomagno, Vitaliani, ecc.). Il 21 luglio 1799 la Giunta viene riformata (tre siciliani e sette continentali) e vi entra lo Speciale. Cade la procedura ad modum belli ed è prescritto il rito siculo (talché il 3 agosto si chiede, per la Giunta, personale esperto in tale procedura, da parte del Presidente Felice Damiani). Vengono istituite il 24 luglio 1799 la Luogotenenza e la Giunta di Governo; vi è, nelle istruzioni della stessa data, qualche norma di carattere giudiziario (abbreviazione di termini e grazia sovrana). Vi si parla dei Visitatori Gene­rali come corrispondenti in Provincia della Giunta. Con il dispaccio del 1 agosto 1799 si dispone che non vengano eseguite sentenze di morte per i soli capitolati di Napoli senza ordine del Re. Il 7 settembre 1799 si dispone che alle Istruzioni per la Giunta di Stato si devono attenere anche i Visi­tatori Generali e si tenta una prima classificazione dei reati e delle pene. Per la procedura si deve adottare il rito di Sicilia. Tutte le sentenze di morte non devono essere eseguite senza ordine del Re.27>
La Magistratura provinciale da ufficio uninominale, come il Delegato della
Giorgio, molto chiara; in un caso infatti, riportato dal COPPA-ZUCCARI, L'invasione francese cit., voi. II, pp. 135-138, doc. CV, il Ferrante riprende un processo per omicidio a sfondo politico già iniziato dalle autorità repubblicane del Tribunale provvisorio di Chietì, utiliz­zandone gli atti, ottenuti dal Pronio; deroga, nell'irrogare le pene, da quelle edittali, condan­nando due degli imputati alla relegazione nelle isole. Sul processo riferisce al Re, tramite la Giunta di Governo, prima di dar luogo alia esecuzione delle condanne. interessante la risoluzione della Ghmta: Avendo il Relatore proceduto contro a' rei col rito del Regno e non già con quello di Sicilia, stabilito da Sua Maestà, non trova Sua Maestà motivo onde si sia mosso a non eseguire le sentenze... , Ibidem. Se ne evince: la giurisdizione piena dei Visitatori a conoscere anche i reati non politici o almeno non considerati tali (ciò fino alla ricostituzione delle magistrature ordinarie del tempo) e la facoltà di utilizzare in tali casi la procedura ordinaria; per questa non è prescritto il rapporto alla Giunta dì Governo ed al Re, prima di eseguire le sentenze. Ciò anche perché gli imputati hanno beneficiato del gravame previsto dall'ordinamento in tempo di pace: perché hanno avuto i mentovati rei anche 11 rimedio delle nullità già discusse che per il rito di Sicilia non compete. Ibidem.
27) Per la normativa sopra riportata, vedi A. SANSONE, op. cit., passim.