Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <15>
immagine non disponibile

Processo ai gimoblru di Chieti (1799-1800) 15
procedura siciliana che abbiamo visto operare a Procida nella persona dello Speciale, diviene un organo collegiale in quanto al Visitatore Generale è assegnato un Assessore, con funzioni di Giudice a latere.
Dall'esame di queste disposizioni si rileva il progressivo affermarsi del rito di Sicilia ma profondamente modificato e la conseguente oblitera­zione di quello sommario di guerra. Sotto l'aspetto delle pene che come si è visto a Procida e nella prima edizione della Giunta di Stato trovano immediata esecuzione la mutazione, per quelle di morte, è graduale; con il dispaccio del 1 agosto 1799 la sospensione ed il riesame delle sentenze, su parere della Giunta di Governo, sono limitati ai soli capitolati di Napoli, successivamente, con le istruzioni del 7 settembre, vengono estesi a tutti i casi nei quali sia comminata la pena capitale.
Si tratta, in buona sostanza, di una disposizione che introduce, in mancanza di una possibilità, per i rei, di adire una corte di seconda istanza, non prevista dal rito siculo,2*) una sorta di appello di ufficio (istituto giuri-
28) Significativa, al riguardo, è la risoluzione in risposta ad una relazione trasmessa alla Giunta di Governo da mons. Ludovico Ludovici, vescovo di Policastro, e Visitatore generale delle province di Montefusco, Tram" e Lucerà, datata 7 dicembre 1799. L'assessore del Ludovici, giudice don Carlo Pedicini, per via di concordia con l'avvocato de' rei (truglio) aveva condannato a pene d'esilio imputati che secondo le istruzioni del 7 settem­bre 1799, erano passibili della pena di morte. Il Re, pur osservando l'erronea applicazione della norma, tuttavia approva la decisione, sia in omaggio al principio della esclusione della reformatio in peius , sia perché si è considerato che siccome non sarebbe permesso al reo di richiamarsi di siffatte condanne, (cioè ricorrere in appello) né anche ciò deve essere conceduto al Fisco (A. SANSONE, op. cit., p. 336). Tale risoluzione sembra inficiata da una certa mancanza di logica giuridica. La procedura per via di concordia , chiamata comunemente truglio e ammessa anche per i rei di Stato, consisteva in una transazione a carattere negoziale di natura civilistica, fra accusa e difesa; ne consegue che per qualsiasi reato si procedesse per truglio, restassero fuori contrattazione il massimo ed il minimo della pena, giacché le due volontà dovevano necessariamente incontrarsi in un punto medio, soddisfacente per entrambe. Quanto si osserva nella risoluzione, quindi, sarebbe ineccepibile in un procedimento concluso con sentenza e non in una decisione adottata in via pattizia. Assai più corretta appare la risoluzione del 17 ottobre 1799 in risposta ad altra relazione del Ludovici del 5 dello stesso mese; per reati assai più gravi si accetta la conclusione del truglio, senza osservazioni di sorta. Vedi Archivio Stato Pa­lermo, Real Segreteria, reg. 1965, fogli 47-49. Nel sistema delle fonti normative meritano particolare attenzione le risoluzioni regie le quali, come si è già detto per la Relazione Ferrante, assumono la forma del rescritto. Questi atti del Prìncipe, normalmente apposti in calce a quesiti, qualora trattassero argomenti di carattere generale, avevano forza di legge, fin dal diritto romano di età imperiale (cfr. GAI, Institutiones, I, 5; Iustiniani, Institutiones, I, 3 e I, 6). Per il diritto napoletano e siculo dell'epoca, riporto la definizione data dal Capone: Colle Prammatiche [...] avemmo di qua e di là dal faro una moltitudine di così detti Dispacci Essi erano rescritti regi [...] ad occasioni per ordinario particolari; co' quali si correggevano di mano in mano gli errori e gli abusi, e dichiaravansi i dubbi, che sorgevano in ogni ramo di legislazione. Quando i dispacci risolvevano- punti generali per modo di regola, questi soli avevan forza di legge ne' casi simili . Vedi GASPARE CAPONE, Discorso sopra la storia delle leggi patrie, Napoli, 1840, voi. I, p. 328. Fra tali atti, per gli avvenimenti del '99, merita una speciale menzione la risoluzione del 21 settem­bre 1799, su relazione di mons. Ludovici del 27 agosto. Con essa si eccettuavano da inquisizione criminale due classi di persone: a) i Municipalisti; b) le Guardie Civiche. Per i primi solo se eletti dal popolo (probabilmente perché, in tal guisa, erano state