Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <16>
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Giuseppe F. de Tiberiis
dico, si guardi bene, diverso da quello, anche previsto, della grazia sovrana) diretto, formalmente al Re, ma in realtà esaminato e relato dalla Giunta di Governo e dal Luogotenente.
In queste sedi le asprezze della giustizia trovano temperamento nelle esigenze della politica: ne consegue un certo addolcimento della situazione. Ma come si giunge ad adottare la stessa procedura anche per le sentenze diverse da quelle di morte, in assenza di una precisa volontà legislativa? Credo di poter affermare che il fenomeno possa ricondursi essenzialmente alla singolare figura giurìdica dei Visitatori ed alle loro funzioni miste fra attività di Alta Amministrazione e di Giustizia. Essi sono tenuti, come si è detto, a riferire, sugli affari di competenza, alla Giunta di Governo; e quindi anche sulle decisioni a carattere giudiziario, qualsiasi sia la pena comminata. Ma ciò non dovrebbe comportare, a rigori, la sospensione della esecuzione delle sentenze, poiché non si rinviene nessuna disposizione, se non quella relativa alle condanne a morte, che stabilisca un riferire pre­ventivo. Un'altra fonte, tuttavia, può chiarirci il singolare problema: quando parlai delle disposizioni impartite alla Giunta di Governo, feci cenno ad alcune norme a carattere giudiziario che sembravano, in quella sede, un fuor d'opera; fra di esse, come atti riservati al Sovrano, oltre la grazia, vi è la facoltà di diminuire e commettere le pene. Dalla esegesi di questo breve tratto del decreto deriva, a mio avviso, la interpretazione che porta a sospendere gli effetti delle sentenze; poiché la volontà del Re è sovrana, la stessa deve potersi esplicare in ogni circostanza ed è quindi necessario sottoporgli le decisioni, qualsiasi sia la pena decretata, acche possa valersi della facoltà, voluta espressamente, di esplicare la sua clemenza. Sul piano giuridico, quindi, le decisioni dei Visitatori scadono da sentenze a relazioni e l'ultima parola passa al Re.
L'insieme delle carte del Fatto fiscale relativo ai democratici di Chieti, di cui al Fondo Ravizza, busta IV, consta di n. 16 documenti, per un totale complessivo di n. 82 fogli.
Il materiale può dividersi in quattro sezioni ed un allegato: SEZIONE I,
applicate le leggi del Regno che prevedevano l'elezione degli amministratori comunali) e
non nominati dai francesi; per i secondi non era prevista punibilità per la sola carica
(sembra da chiunque conferita) salva la perseguibilità per altri reati (l'aver prese le armi
contro il Trono, età). Notizia di un provvedimento di clemenza era già pervenuta a Napoli
nei giorni antecedenti la pubblicazione della decisione, ma se ne era esagerata l'estensione
(cfr. CARLO DE NICOLA, Diario Napoletano, alla data del 22 settembre; nella edizione milanese
del Giordano, del 1963, a p. 390. Un giudizio positivo del de Nicola sulla coraggiosa ed
umana relazione del Ludovici, datata 23 settembre, è a p. 392). Le disposizioni del
21 settembre furono ignote al Cuoco che non ne fa menzione nel Saggio; ne fa cenno, in
modo distorto, il Colletta (v. P. COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, a cura di N.
CORTESE, Napoli, 1969, voi. II. p. Ili, con la annotazione correttiva del Cortese). Qualche
notizia anche in A. SANSONE, op. cit., pp. 213-214 e in L. COPPA-ZUCCARI, op. cit., voi. I,
p. 1088. La Risoluzione era nota anche al Ravizza che ne tentò una interpretazione estensiva
per la sua difesa (v. Appendice V). La data del 21 settembre, alla quale fanno riferimento
le opere citate e la memoria difensiva del Ravizza, è quella della pubblicazione in Napoli del
regio rescritto. Malgrado l'importanza del documento e la sua evidente notorietà, non mi risulta
che sia stato mai pubblicato; lo riporto nella Appendice VI (Relazione al Re della Giunta
di Governo, 7-9-1799, in Arch. St. Palermo, Rea! Segreteria, reg. 1964, ce. 119-121).
29) Poiché non è stata redatta alcuna catalogazione all'interno delle buste, l'ordine dei documenti e la loro collocazione risultano dal criterio logico-processuale che ho ritenuto