Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
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1987
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Giuseppe F. de Tiberiis
potenti.3) Io vengo a proporvi un argomento più utile, più convenevole alle circostanze e più atto a risvegliare la Clemenza Sovrana e la vostra Giustizia. Questo nasce dall'amor dell'esistenza, dalla forza che minaccia di distruggerci, e da quel giusto timore che a dir del giureconsulto Gaio, cade nell'uomo costantissimo.4) In tal caso le azioni umane non sono imputabili e questa verità si rileva nel Corpo del Dritto Civile, 5) nei Libri del Dritto Naturale e delle Genti6) e finalmente nel Codice Criminale.fl
Permettetemi che sul tal proposito trascriva le sole parole del Farinacio: Crimen lesae maiestatis et rebellionìs, non committitur ab eo, qui ex iusto metu aliquid facit con tra Principem . *)
Ecco la mia vera situazione e quella di tutti gli impiegati di Chieti; voi già avete letto quel terribile proclama del General Dubesme espresso in pochi termini, ma decisivi: *> Chiunque ricusa un impiego, venga riputato nemico della rigenerazione del proprio Paese vai quanto dire Soggetto come ribelle alla morte, al sacco ed altri eccessi militari.
Ma se una legge cosi fiera non basta a provarvi il mio gravissimo timore in tale occasione, considerando da una banda il mio nulla e l'impotenza di resistere e ricordandovi dall'altra che i Francesi non minacciavano invano, e che soprattutto la Forza politica e militare interamente risedea nelle lor mani, benignatevi di applicar voi a questi fatti incontrastabili i legali Stabilimenti.,0) La mia accettazione dunque, non essendo stata volontaria, ma forzosa, non deve, giusta il sentimento di tanti autori citati, stimarsi imputabile. .1
ESERCIZIO
Altrove ho dimostrato che la carica di Giudice del Tribunal Provvisorio fu una continuazione della Magistratura del Tribunale della Regia Udienza Provinciale, sebbene fosse composto da altri individui i quali, per lo costume loro inappuntabile, godevano della stima generale. Io mi sono impegnato di far risultare che le nostre Giudicature ebbero per norma il Dritto Romano e quello del Regno e che tutte le nostre operazioni seguite nel breve giro di pochi giorni furono dirette all'osservanza del solito ed alla felicità della popolazione.H) Punto di insolenze patriottiche, punto d'orgoglio democratico. Appena ne' Decreti ci awalsimo di que' vani vocaboli inventati per deludere le Nazioni de' quali non si poterono neppure dispensare i Savi Magistrati della Capitale, nonostante il loro grande attaccamento alla Real Corona.
In quanto poi alla mia condotta particolare, relativa al suddetto esercizio, nulla essendovi di contrario nell'informativo fiscale, vi prego di tener presente ciocché asseriscono
3) Coccei, in Grotio, de iure belli et pacis, libro 1, cap. 4, par. 25; Puffendorf, libro 7, cap. 8, par. 9 et 10, aliique.
*) Legge 6, fog. quod metus causa. [D. 4, 2, 6 Gaius IV ad edictum provinciale Metum autem non vani hominis sed qui merito et in homine constantissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus.]
5) Lex 116, fogli de regimine iuris; lex Id de rescissione venditionis: Lex 13c de transatione; V titolo, quod metus causa.
*) Pufendorf, de iure naturali et gentium, liber I, cap. 5, par. 9; Hetnecius, liber I, cap. 4, par. 119; Filangeri, Scienza della Legislazione, liber 3, par. 2, cap. 37.
"fl IuliU8 Clarus, Sentenze, libro 5, paragrafo finale, questione 60, n. 13; Decreto in lege HO, fogli de regimine iuris; lex 13, par. si quis. fogli ad legem iulìam de adulteriis.
) Farinacio, de crimine lesae maiestatis. quaestio 117.
9) Foglio 5, volume 19.
10) Vedi: Caravita, tomo 2, de... tempurum (?). H) Foglio 10.