Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
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1987
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45
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Processo ai giacobini di Chieti (1799-1800) 45
in favore i testimoni a difesa ,2> e son sicuro che nettampoco troverete lo Esercizio stesso imputabile. E per dimostrarvi maggiormente l'imputabilità della mia carica, come scevra di macchie democratiche, vi supplico esaminare la mia condotta tenuta prima deli'entrata de' Francesi in questa città, durante la loro dimora qui e dopo la loro evasione.
Primacché essi fossero entrati nel Regno, io spiegato avea il più verace attaccamento alla causa Reale, nell'onorevole disimpegno di vari incarichi addossatimi di volta in volta dai Camerlenghi e dai Regi Governatori di questa città, attorno alla ricezione delle offerte volontarie fatte a Sua Maestà, ail'allistamento delle Reclute, ed alla esibizione dell'armi.13)
Nella loro Dimora e nell'istesso tempo della mia Magistratura, mantenni un segreto carteggio con un Capo della Massa di Pronio ,di cui secondavo e favorivo l'impegno a favore di alcuni buoni Realisti.w)
Finalmente, partiti i nemici, immediatamente di unità con gli altri concorsi al ristabilimento della Monarchia.15)
Essendo stato destinato dal Popolo a far la Guardia per la custodia della Città, la quale veniva allora minacciata da' Ribelli Niccola Neri ed Ettore Carafa, come consta dal detto de' Testimoni e da documento esibito.16)
Escluso in tal guisa in me lo Spirito Repubblicano, in qualunque tempo si consideri la mia condotta, resta dimostrata ad evidenza la imputabilità della mia carica coli'applicazione a mio prò non meno delle Autorità citate, che del Real Dispaccio de 21 Settembre dello scorso anno. Veniamo ora al Giuramento.
GIURAMENTO
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Inesistenza di esso.
Questo non esistè giammai nel caso nostro. Sostengo siffatta proposizione dalla mancanza di ogni atto esteriore, da quella dell'impegno antecedente e dall'altra della volontà.
Mancanza di Invocazione Divina
Non si da giuramento senza invocazione Divina. Ciò si rileva dalle stesse Sacre Carte, ove si da per precetto: Dominum Deum tuum timebis ac per nomen lllius iurabis.17) Degnatevi di leggere inoltre i Teologi, i Moralisti, i Legali, i Giuspubblicisti, troverete sempre del Giuramento la stessa definizione, quod sii invocatio Divini testimonii ad facien-dam fidera, vel promissionem fidandam. ,8> Non basta, secondo essi, per costituire il giuramento la sola parola giuro, bisogna che si giuri per Dio o per cose che si rapportano alla Divinità e nelle quali Deus eiusque Sanctitas nitet. Ex se (avvertisce il Siculo teologo Tamburrini) verbum iuro cum abstrahat ab invocatione Divina et creaturae iuramentum ex se non continent.,9) Questa dottrina era già stata insegnata dal famoso teologo Bonaccina.
Lo stesso, dopo aver ricercato, an quoties adhibetur verbum iuro, censeatur emitti
11) Foglio 13, Volume del Difensóre Generale.
tt) Fogli 8 e 12, Volume de' Documenti da me esibiti.
w> Fogli 2 e 7 Volume di delti Documenti.
i5> Foglio 14, Volume del Difensore Generale.
t6) Foglio 4, Volume del Difensore particolare et foglio 1 Volume de miei Documenti.
)7) Deuteronomio, 6, [13].
18) S. Thomaso, 22 questio 89, art. 1; Tamburrini, explicatio Decal., liber 3, capitolo I. Habert, Theologia Dogmatica et Moralis, tomo 4, par. I. Donello, Tomo I, Commento ad titulum I liber 4 Codicis; Pufendorf, llber 4, cap. 2, aliique.
19) Tamburrini, Ioc. cit.