Rassegna storica del Risorgimento
ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
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1987
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Giuseppe F. de Tiberiis
veruni iuramentum, risponde negativamente e conchiude: Hinc patet eum non teneri iura-menli, qui solum dicit iuro, vel iuro me facturum hoc; nam Deus in testem non addueitur, et eo ipso, quo proferens nibil addii, non praesumitur habere animum perficiendi iura-mentum, cum Ulud verbura turo sit indifferens ad verum et sanctum (?) iuramentum. 2) Applicandosi tali dottrine, al caso nostro, ove in tutto il corpo della scrittura non si legge altro che la parola giurò, senza di essersi mai invocata la Divinità, non vai sostenere l'esistenza del giuramento? Che se poi si dirà che vi sono [...] nuovi, l'invocazione e tra questi la propria soscrizione, rispondo col mentovato Teologo Tamburrini, che lune propria subscriptio ipsissimum est iuramentum quando aliquis se scribat scripturae iurisiurandi formam continenti.21)
Ma quando al contrario nella Scrittura manca la forma del Giuramento, cioè a dire l'invocazione del Nume (come nel caso nostro) allora la propria e nuda soscrizione valerà tanto quanto vale la carta medesima, né sarà capace a costituire giuramento alcuno; al pari che noi costituisce l'inclinazione del capo di colui che invece di essere interrogato di giurare per Dio, s'interroga semplicemente se vuol giurare e nulla più.
Per mancanza di atto estrinseco.
Vorrei mandar buona al Regio Fisco le sue presunzioni, se almeno nel preteso giuramento intervenuto vi fosse un atto esterno, da cui si potesse arguire di essersi tacitamente invocata la Divinità.
L'operazione de' Giudici in altro non consiste, che nelTessersi apposta da essi il solo e semplice nome e cognome a quella carta, che fu loro esibita alla presenza del Comandante ed Ufficiali Francesi, senza di esservi stato alcun atto, di toccamento di penna, scrittura, Evangeli!, reliquie ed altro.
Questa è una verità che risulta non meno dagli Atti Fiscali che da quelli a difesa.22) Quindi anche per questa mancanza di atto corporale separato, e distinto dalla soscrizione non può dirsi aver esistito il giuramento che per legge deve corporalmente prestarsi23) cioè, come spiegano i Dottori, tactis scripturis, vel Evangeliis. 24>
Per mancanza d'impegno.
Dalla definizione istessa del Giuramento, si va a rilevare che il fine del medesimo altro non sia che di render più forte lo impegno in cui si vuol entrare. Il Giuramento dunque non può sussistere senza l'impegno, nella guisa medesima che non possono sussistere i modi e gli accidenti senza la sostanza.25) Essendo l'obbligo intrinseco di un Giudice quello di rettamente amministrar la Giustizia, su questo potea solamente cadere il Giuramento; ma giurare di odiar la Monarchia, ciò suppone degl'impegni contra di Essa. Gli impegni poi suppongono un odio veramente radicato, l'odio l'inimicizia, la collera e questa finalmente l'offesa. Quali documenti presentano la catena di tante rapide azioni? Non se ne ravvisa pur uno in tutto l'informativo fiscale.
Sembra all'incontro che tutti i miei impegni, argomento incontrastabile del mio attaccamento alla Monarchia, furon diretti a favorire la causa Reale. Ciò risulta dall'aver decise le Cause colle leggi del Re, e non già con quelle dell'abolita Repubblica, dall'aver
2) Bonaccina, Tomo 2, circa Sccundura. Disputarlo 4, qucsiio I, punctum I.
21) Tamburrini, loco clt.
22) Foglio 6, voi. 16, atti fiscali et foglio (...) del Difensore generale, sull'art. 6.
23) Lex I codex, si advenit venditio (?).
24) Gothofredo, ad dictam legem. aliique.
25) Burlcmacchi, Elementi del Diritto Naturale, par. 3, cap. 6.