Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <48>
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Giuseppe F. de Tiberiis
avesse partorito il menomo sinistro effetto. Ricordandovi su tal proposito che non v'ha delitto senza dolo e che non v'ha dolo senza intenzione dell'animo-33) non esclusa questa teoria nello stesso reato di Lesa Maestà3*) crederete ora imputabile il nudo atto della soscrizione?
CONCLUSIONE
Eccovi in un quadro il risultalo delle già esposte verità, che, come riguardano la causa propria, non si ripeteranno giammai abbastanza. 1) Che in tutta la mia condotta tenuta per prima, nel tempo della Dimora e dopo l'evasione de' Francesi, non sia apparso reato di Patriottismo e di Spirito Repubblicano, che anzi (ho dato) luminosissime prove del mio verace attaccamento alla Monarchia. 2) Che la mia elezione di Giudice fu figlia della mia probità, e dell'informo favorevole a nota degli stessi miei Paesani. 3) Che segui l'accettazione per effetto della forza e del timore gravissimo. 4) Che il mio esercizio non fu macchiato da abuso di autorità. 5) Che appena partiti i nemici concorsi subito insieme agli altri al ristabilimento del Real Trono. 6) Che il Giuramento non esistè giammai per mancanza d'invocazione Divina, di alto estrinseco d'impegno, di Volontà. 7) Che la semplice soscrizione, essendo annessa alla Carica, ed accessoria della Carica istessa, fu un atto egualmente forzoso, privo di volontà e sterile di effetti.
Applicando a tali effetti irrefragabili le massime legali, di Naturale e di Pubblico Diritto, e del Dispaccio stesso del nostro Clementissimo Re, ne scaturiscono due assiomi:
1 Che non sia imputabile la carica di Giudice; 11 Che non lo sia neppure tutto ciò che riguarda il supposto giuramento.
Spero quindi, a ragione della vostra rettitudine, giustizia ed umanità di esser dichia­rato innocente e come tale posto in Libertà.
VI
Relazione al Re della Giunta di Governo del 7 settembre 1799 che riassume quella del Visitatore Generale Mons. Ludovico Ludovici, Vescovo di Policastro, del 27 agosto e relativa Risoluzione. (Arch. St. Palermo, Real Segreteria, reg. 1964, ce. 119-121).
Napoli, 7 settembre 1799 La Giunta di Governo
Rassegna che il Vescovo di Policastro, fra Lodovico Lodovici, destinato da S. M. per Visitatore delle tre Provincie di Montefusco, Trani e Lucerà, con suo rapporto de' 27 del passato Agosto da Mpntèsarchi, ha umiliato alla Scrivente, che nel Capitolo della lettera scritta da S. M. sotto il primo Maggio questo corrente anno al Luogotenente e Capitan Generale, allora Vicario Generale del Regno di Napoli Cardinal Ruffo e comunicata colle istruzioni a tutti i Visitatori delle Provincie, trovasi prescritto di essere Sovrana intenzione e volontà che fra le altre classi di persone fossero arrestati e cautamente custoditi tutti coloro i quali sono stati delle diverse Municipalità e che hanno ricevuto una commissione in generale dalla Repubblica ribelle, e da' Francesi. Questa reale determinazione, crede il Relatore, che non si debba intendere, se non per coloro che esercitarono Uffizi nella Capitale, ove vennero solamente prescelti quei soggetti, i quali, tanto per massime, che per genio, avevano dimostrato il loro attaccamento all'illegittimo Governo Repubblicano:
33) Lex 3 Per- San. fogli de iniuriis; Lex 20 e, ad legem corneliam de falsis.
34) Ulpiano, Lex I, fogli ad legem iuliam Maiestatis; Farinaccio, de crimine lesae maiestatis, quaestio 87, n. 10.