Rassegna storica del Risorgimento

ARCHIVI PRIVATI; CHIETI STORIA 1799-1800; GIACOBINISMO CHIETI;
anno <1987>   pagina <49>
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Processo ai giacobini di Chieti (1799-1800) 49
ma che non possa estendersi per le Provincie, ove le Municipalità, quasi generalmente, vennero elette non già dal così detto Governo Provvisorio, ma dalle rispettive Popolazioni le quali prescelsero quei soggetti, che credettero più probi e di loro maggior fiducia.
Per la connata ragione ha mostrato esso Prelato tutto il ribrezzo di far procedere all'arresto di tali individui, e solamente ha disposto che si essaminasse quale sia stata la loro condotta nello stato Repubblicano e nell'esercizio delle cariche; mentre se in questo tempo avessero spacciate massime sediziose, e in altro modo avessero manifestato il loro pravo animo contro la Real Corona, e contro lo Stato, allora si dovessero arrestare e procedere contro di essi ed in caso opposto non si dovessero molestare. Soggiunge che altrimenti facendo, avrebbe proceduto contro la volontà di S. M. ed in vece di spurgare i Reali Domini dalle persone sediziose, li priverebbe de' buoni e fedeli sudditi e de* più attaccati al Trono; e ciò per la sola colpa, se pure colpa può dirsi quella di aver ubbidito alla volontà de' loro Concittadini, che gli hanno prescelti a tali cariche. Ha detto inoltre Lodovici, che l'ugual condotta debba tenersi per le Guardie Civiche, che altro oggetto non ebbero, se non quello di custodire la quiete interna del proprio luogo; onde quando gli individui di essa non abbian fatto che badare all'oggetto; non abbiano prese le armi contro del Trono; non abbian dati in altri eccessi; il solo servigio prestato nella Guardia Civica non dovesse formare in essi alcun delitto; né dovessero essere perciò molestati.
E finalmente ha conchiuso, che i perversi i quali han dato segni certi del loro animo pravo e deliberato incapace di emenda, é necessario che si distruggano, acciò non servano da corruzione ai buoni: quelli che han delinquito ma senza dar segno di pravità di cuore e che sono suscettibili di emenda, bisogna correggerli: ma quelli che delitti non hanno, non si debbano loro apporre, perché in altro caso si farebbe che i buoni divente­rebbero cattivi ed i Ministri stessi darebbero la mano a far diventare nemici dello stato quelli che non lo sono.
La Scrivente, avendo posto a serio scrutinio quanto dal Visitatore Ludovici si è rappresentato nella soprascritta Relazione, ha trovato plausibile ed opportuno tutto ciò, che dal medesimo si è opinato e disposto. E nell'atto che trasmette la di costui originale Relazione, crede esser degno della Reale Clemenza ed analogo alle benefiche intenzioni di S. M. l'aderire all'operato, e proposto da Ludovici; mentre la Scrivente istessa, in atten­zione de' Sovrani Oracoli, ha sospeso di rescrivere al Relatore in quanto concerne un tale assunto.
Risoluzioni
16 settembre (1799)
Rassegna che Monsignore Vescovo di Policastro, Visitatore delle Provincie di Monte-fusco, Trani e Lucerà, fa presente che nel Capitolo di Lettera di S.M. del primo Maggio, diretta al Vicario Generale e da questo comunicata con le istruzioni ai Visitatori, dicesi essere Sovrana Volontà che tutti coloro che fossero stati membri delle rispettive Munici­palità e che qualunque commissione avessero avuta dall'estinta Repubbica, fossero arrestati. Esso Vescovo Visitatore fa riflettere, che per la Città di Napoli calzi bene tale sistema perché ivi dalla conoscenza de' Francesi furono conferiti gli impieghi ai loro partegiani; e non nelle Provincie, ove il Popolo a sua voglia scelse preferendo i buoni che avevano pubblica Opinione, se no i buoni sarebbero processati e cacciati dai rispettivi Paesi e 1'istesso crede per le Guardie Civiche; bene inteso, che per ciascheduno informo si prenda della tenuta condotta ed a norma di questa procedere.