Rassegna storica del Risorgimento

1820-1821 ; ELBA (ISOLA D')
anno <1921>   pagina <125>
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benigno, per quelli ohe non avevano rivelato la trama, ad anni 10 di lavori forzati (l).
Il Consìglio di guerra, formato di sei membri, un tenente co­lonnello presidente* due capitani, un prìnio tenente, un sottotenente e l'auditore addetto alla guarnigione, sentiti gli accusati e i loro difensori, gli avvocati Pietro Cercignani, Federico Del Bosso (2) e Carlo Grilli, pronunciando la sua sentenza il 2 maggio 1821, affer­mava che era rimasto pienamente posto in essere ohe alcuni mili­tari della guarnigione di Portoferraio, deviando da! sentiero del­l'onore e dell'obbligo sacro di fedeltà verso il proprio Sovrano avevano progettato di impossessarsi del forte Falcone di quella.citta nella veduta di cederlo ai Napoletani e nella speranza di farsi un merito ed ottenere una ricompensa da Quella nazione . Ma, vagliati i fatti e le risultanze del processo, scendeva ai seguenti rili: che tutto il complesso della trama consisteva in un progetto meditato, ma non espresso con gli elementi di latto che tendessero alla pros­sima e completa esecuzione; che l'attentato previsto dalla legge militare includeva sostanzialmente operazioni preparatorie e perfette per le quali non occorresse che scendere all'esecuzione del progetto, e, nel concreto del caso, mentre riconosceva che potesse riuscir fa­cile a' militari rivoltosi il possesso del forte Falcone, nondimeno dichiarava non concorrere nel Gozzini e nei suoi aderenti quei mezzi necessari e più essenziali per effettuare il meditato progetto.
(1) Questo il preciso tenero dell'articolo : Chiunque tenesse dei discorri sediziosi o facesse radunanze sediziose per suscitate dei complotti, tumulti o sollevamenti, incorrerà nella pena di morte, e nella stessa pena incorreranno anche quelli, che saranno complici di simili attentati, come pnte quelli che avendo notizie dei medesimi o di qualunque tradimento o maochinazione contro il Sovrano o lo Stato, li occulteranno maliziosamente per non impe­dirli Quelli poi che non li rileveranno per semplice riguardo verso i colpe-voli> saranno puniti con i pubblici lavori per anni dieci . Cfr. Bvpcrtorio del dritto patrio toscano vigente, Firenze. w Giuliani, 1837, tomo V, p. 332.
(2) Pietro Ceroignani, nato a Vioopisano (1781-1856), di opinioni liberali, esercitò con sommo onore l'avvocatura a Livorno ; Federigo Del Rosso, livornese, insognò diritto romano all'università di Pisa. Cfr. A. MANCINI, Avvocati 6 giornalisti, nel volume: IMortio nsWotioonto. Prima serie di lettu­ra latte al Circolo Filologico ecc. Titvoruj), Bolforte 1900, pp. 110 e 120.
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