Rassegna storica del Risorgimento

BALSAMO GIUSEPPE ALIAS ALESSANDRO CAGLIOSTRO; FELICIANI LORENZA
anno <1987>   pagina <428>
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Luigi Londei - Neri Scemi
appunto il tentativo di organizzazione della loggia massonica in Roma, collegato alla dimostrazione che la Massoneria costituiva di per sé una setta contraria alla religione e alla morale cattolica. Tutte le altre accuse, comprese quelle dei parenti di Lorenza, e in particolare del padre e di Filippo 'Conti, furono solo dei corollari di quella principale, anche perché la difesa ebbe buon gioco nel dimostrare che l'attività criminale di Cagliostro, sia quella di carattere religioso che quella di carattere tempo­rale, si era svolta al di fuori delle frontiere dello Stato Pontificio e, come tale, non poteva rientrare nelle competenze del tribunale. Un punto essen­ziale della gestione politica del processo era d'altro canto l'assoluto ri­spetto della legalità, in quanto una sua violazione avrebbe costituito un penoso esempio di fronte all'opinione pubblica internazionale e avrebbe prestato il fianco ad ogni sorta di critiche contro il governo pontificio, conseguendo quindi un risultato opposto a quello che le autorità si pro­ponevano.
La battaglia giudiziaria si concentrò pertanto sul tentativo di orga­nizzazione della Massoneria egiziana in Roma: il 21 marzo, la causa, or­mai giunta al termine, venne proposta di fronte alla piena consulta del S. Uffizio, organismo collegiale composto dai cardinali inquisitori e dai quindici consultori, che dovevano dare ai primi il parere circa la senten­za.51) Essi non furono unanimi: dieci di loro furono dell'avviso che Caglio­stro era incorso nelle pene previste contro gli eretici formali, dogmatiz­zanti, maestri e seguaci di eresia e magia superstiziosa nonché in quelle previste contro coloro che, in qualunque modo, favorivano e promuove­vano le società e le conventicole volgarmente dette de' Liberi Muratori , e che per questo avrebbe dovuto essere, secondo la celebre formula del­l'Inquisizione, consegnato al braccio secolare, cioè condannato a morte. Tuttavia, considerate alcune speciali circostanze , si doveva implorare dal papa la commutazione della pena in quella della perpetua reclusione, senza speranza di grazia e sotto stretta custodia, in una fortezza, previa formale abiura da fare non in pubblico, ma alla presenza dei soli cardinali inquisitori generali, dei consultori e di poche altre persone designate dalle autorità. L'abitua doveva essere accompagnata da salutari penitenze ecclesiastiche. Tre dei consultori furono d'accordo con la maggioranza dei loro colleghi su tutto salvo che sulle modalità dell'abiura, che a loro giudizio avrebbe dovuto svolgersi in pubblico. Un consultore fu dell'avviso che, previo un nuovo esame dell'inquisito, volto a dimostrare la sua dab­benaggine e la mancanza di cattive intenzioni (Cagliostro aveva più volte proclamato nel corso del processo che la sua Massoneria egiziana non era in contrapposizione con la Chiesa cattolica), egli fosse condannato al carcere perpetuo, previa l'abiura e le penitenze. Questo parere era più moderato del precedente in quanto escludeva la clausola della stretta custodia e dell'impossibilità della grazia, ciò che, conformemente allo stile dei tribunali criminali pontifici, lasciava aperta la possibilità di un
51) Compendio, eh., p. 155: Fu quindi proposta una tal causa pria nella piena consulta del S. Offizio nel di 21 marzo 1791... e ASR, MCPR, b. 18, fase. 777, Votimi dominorum Consultorum contra Iosephutn Balsamo dictum comitem de Callhstro, da cui sono tratte le citazioni nel testo.