Rassegna storica del Risorgimento
ABRUZZO STORIA 1798-1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 1799
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1988
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Una repubblica giacobina in Abruzzo 13
g) là nomina (con l'approvazione di Coutard) di due giudici di pace a Chieti.56)
Tuttavia ciò che è veramente determinante è (molto più che non l'attività amministrativa) quella legislativa posta in essere dal Consiglio Supremo.
Il primo atto, anche in ordine di tempo, è il piano per I'amministra-zione provvisoria della giustizia del 12 febbraio 1799, di cui parleremo più avanti. Segue un proclama del Consiglio Supremo di Pescara del 5 marzo 1799, sulla sicurezza pubblica nel quale si dettano norme per la prevenzione di reati di qualunque specie onde impedire l'ozio volontario e la vagabonderia . Viene fissato, perciò, l'obbligo per tutti, del passaporto; l'obbligo per gli ex militari borbonici di presentarsi alle Autorità militari francesi; l'invito ai (forestieri de' paesi nei quali fanno dimora, già militari borbonici, di arruolarsi nei corpi repubblicani.57)
Ma l'atto veramente qualificante (e del quale disgraziatamente abbiamo solo notizie indirette) è un proclama, in data 3 febbraio 1799 che concede a determinate condizioni l'indulto.
A questo proclama fanno riferimento tre diversi documenti:
a) nella sua relazione il Ferrante pone tra i compiti delle Municipalità quello di ricevere l'obbligo di coloro che dietro la pubblicazione del perdono ... venivano a presentarsi ; W
b) l'articolo 10 del piano dell'organizzazione provvisoria della giustizia stabilisce che i Tribunali Dipartimentali si occuperanno di tutte le cause che avevano i rei presenti in giudizio ... purché essi non abbiano ottenuto l'indulto pubblicato con il proclama de' 15 piovoso corrente anno ; W>
e) l'articolo 1 del già ricordato proclama sulla sicurezza pubblica del 5 marzo, parla dei già rei di delitti [...] usciti dalle prigioni [... che ...] non hanno adempiuto alle condizioni dell'indulgente proclama de' 15 piovoso .
Il generale Coutard, infine, rivolgendosi ai municipalisti di Vasto dice tra l'altro: il perdono generale che io ho accordato riguarda sicuramente tutti i colpevoli, ma non quelli che, rei di furto e saccheggio, non vogliono prestarsi ad una indennizzazione [...] e tanto meno coloro che non vogliono ubbidire agli ordini che riguardano la restituzione delle armi .61)
A sgombrare il campo da possibili equivoci, è necessario dire subito che non deve trarre in inganno il fatto che Coutard parli dell'indulto come
56) De Tiberii8, p. 30.
57) il testo in Atti, 11, 830.
58) Atti, II, 1373.
59) Atti, II, 420. * Atti, II, 831. 6D Atti> II, 1359.