Rassegna storica del Risorgimento

ABRUZZO STORIA 1798-1799; REPUBBLICA NAPOLETANA 1799
anno <1988>   pagina <14>
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Mario Battaglini
di un atto suo proprio, poiché, come ho già detto, nessun atto del Consiglio poteva essere emanato senza l'approvazione del Generale in Capo.
Ma il valore della lettera di Coutard sta soprattutto nel fatto che, attraverso una interpretazione ufficiale, precisa i limiti e le condizioni del­l'indulto.
L'emanazione di questo, però, ha importanza perché serve a chiarire ancora meglio la natura del Consiglio. È infatti ben noto che l'indulto (che corrisponda poi alla grazia o alla amnistia, poco importa) si ricollega in ogni caso al potere (che è proprio esclusivamente del Capo dello Stato) di dispensare il suddito dall'osservanza della legge. Si deve ritenere, perciò, che solo in questa veste poteva essere concesso dal Consiglio.
Ma che il Consiglio debba considerarsi come il Capo dello Stato abruz­zese si ricava anche da quanto scriveva Coutard all'arcivescovo Bassi il 13 gennaio 1799: il coltivatore deve ubbidire air Amministratore Municipale, questi ali'Amministrazione Centrale, la quale riceve essa stessa, gli ordini del Consiglio Supremo Provvisorio e, senza questa gerarchia di poteri gli rapporti che esistono tra i diversi membri che compongono il corpo politico, sono rotti ed il buon ordine e la quiete pubblica alterati .ffl)
Non potrebbe darsi migliore descrizione della figura del Capo dello Stato che in questo brano di Coutard, il quale mette in luce la struttura verticale dello Stato dal contadino ai Consiglio Supremo, struttura che, egli dice, è necessaria per il mantenimento dell'ordine: ma è proprio questa la funzione del Capo dello Stato, di assicurare il mantenimento della conti­nuità della politica generale che è alla base di ogni ordine statuale.
Altro elemento differenziatore della Repubblica Abruzzese da quella Napoletana è nell'ordinamento giudiziario.
A Napoli, in realtà, non vi fu mai un ordinamento giudiziario repub­blicano perché, fino alla fine, rimase di fatto in vigore il vecchio ordinamento borbonico, ed infatti le elezioni degli organi giudiziari previste da Pagano nel suo ordinamento avvennero a Napoli solo dal 27 maggio al 1 giugno quando, ormai, come nota il Di Nicola, Napoli è stretta dagli insorgenti è vicina ad una rivoluzione e se non altro ad essere affamata . **>
In Abruzzo, invece, l'ordinamento dettato dal Consiglio Supremo ebbe piena attuazione.
Secondo il piano64) vi erano due specie di giudici: uno monocratico, nei Cantoni, e uno collegiale, nei Dipartimenti. Infatti in ogni capoluogo di Cantone esisteva un giudice locale così come nelle città più popolose. In quelle poi che superavano i 6.000 abitanti i giudici locali erano due. Il giudice aveva diritto ad un Attitante (qualcosa di simile all'odierno cancelliere). La competenza dei giudici locali comprendeva tutte le cause civili di qualsiasi valore e (ma solo fino a quando non furono costituiti) le cause penali di competenza dei tribunali di polizia.
Quanto al Tribunale dipartimentale esso era composto da cinque giudici
62) Atti, II, 1356.
63) M. BATTAGLINI, L'amministrazione della giustizia nella Repubblica Napoletana, in Rassegna slorica del Risorgimento, 1985, p. 147 sgg.
64) Il testo in Atti, I, 419 sgg.