Rassegna storica del Risorgimento
AGOSTINIANI ALGHERO; ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI FONDO CORPORA
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1988
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Vita dell'Istituto
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STATUTO
Art. 1 - L'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, con sede in Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d'Italia dal periodo preparatorio dell'Unità e dell'Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli., curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.
Art. 2 - L'attività dell'Istituto si esplica attraverso l'opera della sede centrale e dei Comitati provinciali:
a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;
b) con l'organizzazione e l'incremento del Museo centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. decreto legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;
e) con l'opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del
materiale documentario in loro possesso, per ottenerne il liberale uso agli studiosi e, ove
sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni dì studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti.
Art. 3 - In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l'Istituto è retto da un Presidente nominato dal Capo dello Stato e coadiuvato da un Consiglio di Presidenza.
Il Presidente provvede a quanto è necessario per il conseguimento dei fini dell'Istituto, amministra i fondi, dirige la Rassegna storica del Risorgimento , presiede i congressi scientifici.
Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da diciotto membri, di cui tredici docenti universitari di Storia del Risorgimento o di discipline affini, o studiosi di sicura fama, e cinque eletti dalla Consulta in rappresentanza dei Comitati dell'Istituto.
All'atto dell'approvazione del presente Statuto entreranno di diritto a far parte del Consiglio, con i cinque eletti dalla Consulta secondo il disposto dell'art. 4, i nove vincitori più anziani di concorsi a cattedra di Storia del Risorgimento. Il Consiglio provvedere, nella prima seduta, alla nomina di altri quattro consiglieri, scelti fra i docenti di Storia del Risorgimento o di discipline affini o fra studiosi di sicura fama.
Ogniqualvolta venga meno il numero di tredici consiglieri non eletti, il Consiglio provvedere nella prima seduta successiva a reintegrare detto numero operando una scelta fra docenti o studiosi di sicura fama.
I cinque membri eletti dalla Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Tra i suoi membri il Consiglio nomina un Vice presidente, un Segretario generale e due Revisori dei conti, che durano in tali cariche tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 4 - In ogni Provincia in cui vi siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell'Istituto.
Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto dì un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.
Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all'assemblea possono far pervenire a quest'ultima il loro voto in busta chiusa.