Rassegna storica del Risorgimento
GIORNALI ROMA 1878-1880; <
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Maria Marcella Rizzo
condivise la richiesta dell'estensione della legislazione amministrativa (di cui peraltro il professore pugliese si era già fatto promotore nel 1878, come abbiamo già ricordato), la proposta d'istituire organismi giurisdizionali, e infine il giudizio sulla nessuna garanzia offerta dalla sola responsabilità politica del ministro.
In Inghilterra, come ricorda l'autore, citando Rudolf Gneist (il giurista tedesco, tra i più attenti in Europa all'evoluzione del diritto amministrativo), l'amministrazione procede secondo le leggi, non secondo i decreti delle maggioranze e che sia al timone un ministro Whig o un Tory, ciò non ha alcuna influenza su l'amministrazione interna del paese.97*
Per quanto riguarda la Germania, è sempre Antonio Salandra dalle colonne della Rassegna (questa volta firmando l'articolo) che dà notizie precise e circostanziate delle leggi promulgate dal 1872 al 1876 sulla riforma dell'amoninistrazione interna e l'istituzione di tribunali appositi in cinque Stati tedeschi: Prussia, Brandeburgo, Pomerania, Slesia e Sassonia.98) Di tale legislazione era stato il più attivo e autorevole ispiratore proprio Rudolf Gneist (di cui Salandra conosce tutta la produzione),") uno degli esponenti di spicco di quella scuola tedesca a cui appartenevano anche Stani, Bàhr, Stein e Robert Mohl, il quale per primo aveva introdotto nel 1855 nel diritto pubblico l'espressione di Rechtsstaat, che Spaventa aveva ripreso nel suo discorso a Bergamo col significato di garanzia della libertà individuale nel diritto e nella giustizia 100> e che Salandra preferirà tradurre non
La giustizia amministrativa, cit., p. 471. Sul contributo dato da Spaventa alla progressiva evoluzione del diritto italiano, cfr. sempre di A. SALANDRA, Il pensiero politico di Silvio Spaventa, Nuova Antologia, 16 novembre 1909, ora in 1D., La politica nazionale e il partito liberale, Milano, 1912.
97) R. GNEIST, Der Rechtsstaat una der Verwaltungsgerichte in Deutschland, Berlin, 18792.
98) A. SALANDRA, La giurisdizione amministrativa in Prussia, La Rassegna Settimanale, 19 dicembre 1880. L'articolo è una recensione al volume di R. GNEIST, Zur Verwaltungs-rejorm und Verwaltungsrechtspflege in Preussen, Leipzig, 1880.
99) A Rudolf Gneist Salandra farà risalire il merito di aver posto come prioritario ned governi parlamentari il problema della garanzia della legalità e della giustizia nell'amministrazione; in A. SALANDRA, La giustìzia amministrativa nei governi liberi, Torino, 1904, p. 14.
KB) Cfr. S. SPAVENTA, La giustìzia nell'amministrazione, cit., p. 564, dove così afferma: Nell'amministrazione la libertà è essenzialmente il rispetto del diritto e della giustizia, è ciò ohe costituisce quello che i tedeschi chiamano Rechtstaat il carattere cioè della monarchia moderna, per cui non solo i diritti relativi ai beni privati, ma ogni diritto e interesse ohe ciascun cittadino ha nell'amministrazione dei beni comuni, siano morali, siano economici, è a ciascuno sicuramente garentito e imparzialmente trattato; mallevadrice la monarchia che in questa missione ha la sua nuova ragione d'essere .
L'approfondita conoscenza che ha Spaventa della pubblicistica tedesca non può però servire per fare parlare, come giustamente ha rilevato Ghisalberti, di una derivazione diretta del pensiero spaventiano dallo studioso tedesco (C, GHISALBERTI, op. cit., pp. 601-602). Certamente Spaventa, come fa anche il giovane Salandra, è molto attento all'evoluzione del diritto di oltr'Alpe (e questo non può riuscire che a loro grande merito), ma entrambi sono anche studiosi rigorosi ed esperti conoscitori delle strutture politiche, economiche e sociali del loro paese per poter pensare ad una trasposizione meccanica delle esperienze germaniche all'Italia.