Rassegna storica del Risorgimento
DUCATO DI PARMA E PIACENZA ORDINAMENTO CARCERARIO 1814-1859
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1988
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// sistema carcerario nel Ducato di Parma
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l'anno ribadisce il sistema di riparto dei proventi dei lavori dei detenuti: ad onta dei regolamenti nella Casa Centrale vengono pagati ai reclusi i 2/3 dei prodotti delle loro fatture e non la metà (di cui soltanto J4 subito). E risulta che in quello stabilimento si tiene aperta dal custode Cavallina una bettola . È necessario vietare questo procedere irregolare per impedire che la soverchia agiatezza dei ditenuti non somministri ad essi dei mezzi onde agevolare la loro fuga. Sembra dunque che i carcerati che dispongono della quota parte del ricavato del loro lavoro possano godere, con acquisti supplementari, di condizioni più confortevoli. Ma parlare di agiatezza appare eccessivo.26)
E opportuno a questo punto un cenno sommario ad alcuni articoli del Codice Penale del 1820 per una conoscenza dei tipi di pena che vengono comminati in base ai diversi reati. In esso è sottolineata la distinzione tra crimini, più. gravi, e delitti, che hanno pena correzionale. Tra le pene criminali oltre alla morte applicata raramente e più raramente eseguita sono i lavori forzati a vita e a tempo (da tre a vent'anni), la relegazione, la reclusione. Quelle correzionali prevedono tra l'altro, prigionia e custodia in casa di correzione. Sono pene di buongoverno, ossia di semplice polizia, comminate dal pretore, la prigionia e la multa.27)
Il Codice di Procedura Criminale dello stesso anno al titolo X tratta Delle prigioni e delle Case di custodia e si riferisce soprattutto a queste ultime: oltre alle pubbliche carceri stabilite come luogo di pena si avrà ne' rispettivi distretti del Tribunale Civile e Criminale di Parma e di Piacenza e in quello del Valtarese una Casa di custodia affatto distinta dalle suddette carceri, nella quale verranno ritenuti gl'inquisiti . Devono essere egualmente sicure che decenti e sane. I custodi devono tenere un registro; rispettare norme precise per carcerazioni e scarcerazioni; non possono tenere coi detenuti discorsi sulla loro causa. Le Case di custodia devono essere visitate una volta al mese dal giudice processante, dal procuratore ducale e dal podestà e ispezionate una volta all'anno dal Governatore. Il Codice detta norme in caso di disordini, minacce o violenze (i colpevoli devono essere segregati anche con ceppi o catena in casi gravi) e di malattia, morte e fuga.
Sulla Casa di custodia di Parma esistono statistiche solo per il 1847, che risultano di assai difficile interpretazione. Transiti, entrate ed uscite sono numerosi anche nello stesso giorno e non consentono una statistica chiara ed attendibile. Il registro di Buongoverno comprende, divisi in sezioni, mendicanti e vagabondi, trasgressori ai precetti, una classe unica di buon-
26) Sui Consìgli di Vigilanza, composti a Parma da cinque per qualche tempo sei membri più il Procuratore Ducale e il Podestà, esiste una vasta documentazione in A.S.P., Dipartimento di Grazia, Giustizia e Buongoverno (1846-1859), cart. 236, 237, 238, 239 e 240. Riguarda le nomine dei membri e dei segretari, i rinnovi, le visite di controllo, i consigli di disciplina. Emergono croniche insufficienze dovute all'assenteismo. Sul custode Cavallina, vedi Risoluzione Sovrana n. 58 dei 28 aprile 1820, in Raccolta Generale delle Leggi, cit.
27) Codice Penale, in Raccolta Generale delle Leggi, cit., dicembre 1820; Codice Penale per gli Stati di Parma e Piacenza, Parma, Tip. Reale, 1850. Per una sintesi di alcune disposizioni vedi BIANCA MONTALE, Amministrazione della giustizia, cit., pp. 220-222.