Rassegna storica del Risorgimento

DUCATO DI PARMA E PIACENZA ORDINAMENTO CARCERARIO 1814-1859
anno <1988>   pagina <300>
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Bianca Montale
rimento, interrotto dalle vicende politiche e dall'instaurarsi di un governo provvisorio. In questa fase transitoria vengono comunque presi alcuni prov­vedimenti relativi alle carceri. Il 27 marzo viene attribuito alla Polizia il potere di stabilire e controllare entrate ed uscite nella Casa di Correzione e nel Deposito dei Mendicanti (non più ai pretori). Il 15 aprile successivo le razioni di pane sono aumentate di sei once. Più. tardi, a luglio, sono emanati provvedimenti meno rigorosi per le punizioni da infliggersi ai dete­nuti: con le nuove norme il colpevole dopo 72 ore va passato dalla segreta alla prigione isolata e deve avere lo stesso trattamento come se si trovasse tra la ciurma. Il carcere tenebroso con tavola e senza saccone non deve durare più di 48 ore; non deve essere insalubre; non potrà essere esacerbato col trattamento a solo pane ed acqua.49)
Il Governo Provvisorio nell'aprile 1848 invia un'ingiunzione al direttore della Casa di Forza, Verdelli, in cui si ordina di far scemare l'angustie in cui si trovano i reclusi, stivati in locali insufficienti ed inadatti con danno notevolissimo alla loro salute. Risulta poi che spesso i provvedimenti di rigore sono arbitrari: si ricorda che le ore di segreta non dovrebbero ascen­dere a più di 72. A volte prosegue la nota per disposizione dell'allora Presidente Interni è stato impedito che a così fatta detenzione andasse con­giunto come in passato il trattamento a pane ed acqua: ma ora l'illegalità sembra continuare. I locali poi non sono sfruttati razionalmente; per andare nei depositi è necessario passare attraverso la ciurma. Entro il 31 maggio vanno sgombrati i depositi, provvedendo ad una diversa sistemazione.
Verdelli risponde il 5 giugno con un preciso rapporto al Delegato Interni relativo alla situazione generale dell'Istituto di pena. Assicura di non aver prescritto punizioni di segreta oltre i limiti posti dalle norme. È neces­sario spiega un periodo di segregazione in cui l'amministrazione rico­struisca l'accaduto e stabilisca le pene: se i delinquenti fossero fuori, con le minacce e le vie di fatto impedirebbero le deposizioni a loro carico. Chiede la nomina di un sotto-ispettore, ricordando che per sovrana risoluzione del 18 ottobre 1818 ve ne erano due, uno per la classe dei ferri, l'altro per quella dei reclusi; dà infine un quadro preciso della topografia del carcere. Le stanze occupate dagli uffici sono otto: una per lui e le altre rispettiva­mente per il segretario e il commesso, per l'archivio, per l'anticamera, per l'ispettore, per l'economo, per il capo dei lavori, per il guardarobiere. I ma­gazzini sono tre: il primo serve a custodire la biancheria, le cose per vestire, le cose da Ietto e quant'altro occorre per la casa; è della lunghezza di centoquaranta braccia e della larghezza di otto. Il secondo è per il capo dei lavori, lungo quattordici braccia e largo dodici; serve a custodire il materiale necessario per le manifatture e quello già lavorato. Il terzo custo­disce i fardelli dei ditenuti contenenti le cose che seco portano entrando ne' diversi stabilimenti; è lungo venti braccia e largo sedici. Se i locali si potessero sgombrare ma non si saprebbe con quali altri mutarli non potrebbero servire ad una migliore distribuzione dei detenuti, né all'attiva­zione di una sala pe' casi delli Rognosi perché non sicuri. I locali degli uffizi infatti, e il magazzino dei lavori, hanno muri non troppo sicuri, porte civili e finestre sprovvedute di inferriate. Il magazzino della biancheria
*?) Disposizione n. 664 del 29 luglio 1848, in Raccolta Generale, cit.