Rassegna storica del Risorgimento

DUCATO DI PARMA E PIACENZA ORDINAMENTO CARCERARIO 1814-1859
anno <1988>   pagina <303>
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// sistema carcerario nel Ducato di Parma
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ziosa discolpa, cercando di porre in miglior luce il proprio operato, ma non negando sostanzialmente alcuni dati di fatto. In effetti si è valso dell'opera di artigiani reclusi, ma li ha pagati; non si è trattato comunque di lavori particolari di qualche importanza. Rimane comunque la frode nei riguardi della Casa della metà del prodotto della manifattura. Per la rasatura dei detenuti, Bertioli insiste sulla legittimità del proprio operato: l'art. 4 del regolamento carcerario impone la personale mondezza dei reclusi, i quali devono essere lavati e rasi della barba e dei capelli. Il trattamento secondo lui va riservato a tutti, ad eccezione degli inquisiti per confronti.
L'inchiesta disciplinare prosegue; finalmente con disposizione del Mini­stero di Grazia Giustizia e Buongoverno n. 205 del 15 maggio 1851 il conte Antonio Bertioli è rimosso dalla direzione della Casa. Prenderà il suo posto mterinalmente Antonio Fontana; poi, con la qualifica di amministratore, Paolo Formenti dall'I 1 giugno 1852. Sul Bertioli rimane il severo giudizio di Emilio Casa: Il conte Bertioli di triste memoria... aveva l'intelletto del male e il cuore dell'aguzzino.55)
All'inizio del 1852 avvengono importanti mutamenti nell'ordinamento delle carceri; anche Polizia e Dragoni ora gendarmi registrano modifi­che e cambi di denominazione.
La legge del 13 gennaio 1852 crea per Parma, Piacenza, Borgotaro e Pontremoli e per tutte le altre prigioni di Stato e per il Deposito dei Mendicanti un Ispettore Generale. Costui corrisponde direttamente col mi­nistro competente; deve visitare periodicamente le varie carceri e stendere le relative relazioni. Per Parma il controllo deve essere giornaliero e la relazione mensile. Deve tutelare le condizioni di vita, la pulizia, l'ordine, le cure morali, la corretta gestione finanziaria, effettuando se necessario inter­venti straordinari. Economia, vigilanza, regolamenti, contratti, registri, re­clami sono sotto la sua competenza. Nuove norme sono emesse sui Consigli di Vigilanza per limitarne inceppamenti ed inefficienze e per diminuirne compiti ed attribuzioni. Ora i Consigli che dal 29 gennaio possono decre­tare le punizioni anche se sono presenti tre soli membri hanno funzioni diverse e meno importanti. Scrive Valerio Magawly, nuovo Ispettore Gene­rale, che i Consigli, notevolissime istituzioni, sono minati da inceppamenti ed indugi che snervano il vigore amministrativo dovunque il principio gratuito è ammesso ad agire . Ne riduce le incombenze facendone semplici osservatori del modus in quo agisce l'amministrazione, coll'obbligo di regi­strare le loro osservazioni. Le cose cambiano così: un consigliere deve essere presente ogni settimana per notare sul registro ogni fatto degno di rilievo; se assente, deve essere sostituito. Ora art. 10 il Consiglio di Vigilanza non ha precise incombenze disciplinari: deve solo segnalare even­tuali mancanze. Per la disciplina art. 11 si costituisce un consiglio composto dal Procuratore Regio o suo vice; del Consigliere di settimana, dell'Ispettore Generale e dell'Amministratore (la più alta carica della casa al posto del non più esistente direttore); costui però non ha diritto di voto.
SS) Sull'affare Bertioli, ivi, cart. 237, nota 17 maggio 1851; A.S.P., Segreteria Intima di Gabinetto, Direzione Generale Ordine Pubblico, cart. 259. Sulla nomina di Formenti, A.S.P., Bip. Gr. Giust. e Buong., cart. 238. Su Bertioli, EMILIO CASA, Parma da Maria Luigia imperiate a Vittorio Emanuele II, Parma, 1901, p. 232.