Rassegna storica del Risorgimento

ASSEMBLEA COSTITUENTE REPUBBLICA ROMANA 1849; REPUBBLICA ROMANA
anno <1989>   pagina <233>
immagine non disponibile

Saliceti alla Costituente romana del 1849 233
costituente, e con l'attribuirgli, nello stesso tempo, la Sovranità come un diritto scaturente esclusivamente da una norma della legge fondamentale, da lui stesso in quel momento voluta.
C'è in questo discorso del 24 giugno l'intuizione della impossibilità di sganciare la Sovranità da limiti ad essa intrinseci, cioè da canoni di valutazione preesistenti alla legge positiva, pena la riproposizione sotto altra forma come bene ha dimostrato Bertrand de Jouvenel9> del dispotismo, che prima era attributo di un singolo monarca e che sarebbe successivamente passato nelle mani dell'intera collettività: il diritto è eterno imperciocché è sinonimo della legge considerata come regolatrice delle azioni umane, e la legge è eterna perché viene da Dio. La legge positiva avrebbe avuto il solo compito, perciò, di regolare procedure, forme, modalità di esercizio della Sovranità popolare, senza esserne il fondamento.
La mera attribuzione della Sovranità al popolo non soltanto non costituiva una novità nel panorama delle carte costituzionali allora cono­sciute essendo sufficiente rammentare la Costituzione giacobina del 1793 (art. 25) o quella francese del 1848 (art. 1) o la stessa Costituzione degli Stati Uniti nel suo preambolo10) , ma rischiava di essere la mera affermazione di una aspirazione ideale, se non si fosse poi tradotta nelle disposizioni necessarie a far funzionare la macchina del nuovo Stato secondo gli ingranaggi propri di una democrazia governante.
Sotto questo profilo occorre dire, però, con estrema sincerità, che l'intero dibattito del '49 e lo stesso pensiero di Aurelio Saliceti rivelano, da un lato, le ambiguità e le incertezze di un certo qual giacobinismo immaturo e dall'altro l'astrattismo di una sinistra che, tenendo scarso conto dei limiti della situazione politica e sociale, rifiutava quasi a priori il riferimento a modelli costituzionali che avrebbero consentito una più graduale evoluzione del sistema politico.11) Il non aver accolto talune suggestioni, provenienti in questo senso dall'intervento dell'8 febbraio di Mamiani, che subito dopo doveva abbandonare i lavori dell'Assemblea, dà la piena misura di una certa quale incapacità di impostare la questione romana in una prospettiva più realistica.12)
?) La sovranità, Milano, 1971, pp. 249 sgg.
10) cfr. per tutti CORwIN, La Costituzione degli Stati Uniti nella realtà odierna* Pisa, 1958, p. 2.
ii) Su questi aspetti del pensiero risorgimentale vedi per tutti C. GHISALBERTI, Modelli costituzionali e Sfato risorgimentale, Roma, 1987, p. 21 e passim, che riprende, arricchendoli, suggestivi spunti di S. ROMANO, Le prime carte costituzionali, in Scritti minori, I, Milano, 1950, pp. 259 sgg.
Sui limiti della cultura dei costituenti romani, vedi ancora RODELLI, op. cit., p. 171 e passim.
) In Assemblee del Risorgimento, cit., voi. Ili, pp. 55 sgg. Per un giudizio radicalmente negativo sull'intervento di Mamiani, vedi CANDELORO, Storia dell'Italia moderna, HI, Milano, 1972 p. 378.