Rassegna storica del Risorgimento
ASSEMBLEA COSTITUENTE REPUBBLICA ROMANA 1849; REPUBBLICA ROMANA
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1989
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Damiano Nocilla
nella elezione dei suoi rappresentanti .3)
In favore della pubblicità del suffragio Saliceti* invece, adduceva il coraggio civile repubblicano , quasi confondendo elezione e deliberazione.31) Ancora una volta il modello francese veniva espressamente rifiutato: la moda del suffragio segreto ci è venuta di Francia, e poiché la moda francese non dovrebbe durare più di una stagione, io credo che la stagione del suffragio segreto sìa passata .32) La scelta di un buon rappresentante sembra riportarsi per Saliceti alla rousseauviana espressione della volontà generale. Quello che non si può garantire all'elettore è l'integrità di sua fama dopo l'elezione, poiché l'onore non è nell'arbitrio del Governo. I Governi possono dare e togliere poteri e ricchezze, ma non possono dare né togliere l'onore. Se l'elettore sceglierà un cattivo soggetto egli rimarrà disonorato per la sua nomina. Adunque nel suffragio pùbblico l'elettore conserva tutta la libertà di fare il bene; gli è tolta unicamente la libertà di fare il male: non è libertà bensì licenza. Il suffragio pubblico mena la scelta di chi è circondato dall'opinione universale, ed allontana coloro che non rappresentano la pubblica opinione; ma forse i rappresentanti del paese debbono essere coloro che il paese maledice? .33i
Certamente, gli interventi non sembrano soffermarsi su un punto fondamentale, che cioè la pubblicità del suffragio rafforza il vincolo tra elettori ed eletti, esaltando il rapporto rappresentativo, e pare dimentichino quanto la stessa Costituzione romana avrebbe stabilito, poi, all'art. 15 che cioè ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'assemblea, dal consolato, dall'ordine giudiziario. Disposizione quest'ultima nella quale il popolo cessa, però, di essere il vero titolare della sovranità, per trasformarsi in mera fonte del potere, del quale titolare effettiva sarebbe poi divenuta l'Assemblea. Purtroppo e va detto con estrema sincerità il problema della rappresentanza politica fu sostanzialmente estraneo al dibattito della Costituente romana, che non aveva davvero alle spalle la grande tradizione -della Costituente parigina del 1789 e della Convenzione.
Nessuno si preoccupò di chiarire se l'Assemblea elettiva fosse destinata a divenire il vero sovrano, sostituendo definitivamente il popolo nell'esercizio del potere, e, quindi, ad essere il vero interprete di un interesse generale trascendente gli interessi particolari facenti capo ai singoli, ai gruppi, ai ceti, alle associazioni, ecc. Qua e là si riconosceva, nel corso della discussione, che i deputati dovevano guardare solo all'interesse generale, senza doversi far carico di istanze particolaristiche, ma
3 I due interventi in Assemblee del Risorgimento, cit., IV, pp. 1055 sgg.
31) Da ultimo, sul punto e sull'esigenza di assicurare standards minimi di autodeterminazione da parte dei votanti, vedi LANCI IESTER, Votazioni, sistema politico e forme istituzionali, Roma, 1987, p. 12.
32) in Assemblee del Risorgimento, cit., IV, p. 1056.
33) fvi n. 1055.