Rassegna storica del Risorgimento

ASSEMBLEA COSTITUENTE REPUBBLICA ROMANA 1849; REPUBBLICA ROMANA
anno <1989>   pagina <239>
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Saliceti alla Costituente romana del 1849 239
nello stesso tempo l'occhio dei costituenti si volgeva continuamente al popolo, alla sua approvazione, ai suoi sentimenti, al reale contenuto della pubblica opinione.34)
La chiave di lettura di queste contraddizioni sta forse in una parti­colare idea di popolo , che essi avevano, idea nella quale forte si faceva sentire l'influenza del pensiero di Mazzini, per il quale quello di popolo era concetto che si caricava di un profondo significato religioso. Onde, popolo e nazione e non si dimentichi quanto il principio di nazionalità doveva in quel momento ispirare pensieri, azione politica, pubbliche dichia­razioni di quegli uomini (basterà far riferimento agli stessi artt. IV del praembolo, nonché 1 e 2 del Capo I) finiscono quasi per identificarsi, per cui i rappresentanti del popolo, come li qualifica l'art. 16, sono rap­presentanti non di concreti soggetti, di reali interessi, di momentanee aspirazioni, di desideri tratti dalla realtà di tutti i giorni, ma rappre­sentanti di una entità astratta, in quanto tali svincolati da specifici man­dati, curatori di un ipotetico interesse generale, preoccupati della vita delle generazioni future più che del contingente.35*
È certo, però, che nella Costituzione della Repubblica romana non si ritrova una disposizione analoga all'art. 34 della Costituzione francese del 1848, che qualificava i membri dell'Assemblea nazionale come rappre­sentanti della Francia intera e non dei singoli Dipartimenti.36 Manca, cioè, nel testo romano la statuizione chiave per poter affrontare il pro­blema della rappresentanza politica, anche se Saliceti, quando nella sua relazione dice con sobria chiarezza che l'elezione dei rappresentanti è il solo atto con cui il popolo esercita direttamente la sua sovranità,37) identifica la democrazia con la democrazia rappresentativa, in ciò seguito quasi alla lettera, nel corso del dibattito, da Ardi lini e da Cernuschi.38)
Ma soprattutto, si nota come la Costituente romana abbia tralasciato,
3*) Vedi, fra l'altro, la reiezione dell'emendamento Cernuschi inteso a stabilire, con formula riecheggiante quella della Costituente parigina dell'89, che L'autorità nazionale si esercita dai rappresentanti del popolo (ivi, pp. 1044 sgg.).
35) Per i costituenti romani ogni potere veniva dal popolo ma doveva essere esercitato a beneficio del popolo (PONZI, La repubblica, in La mostra storica della Repubblica Romana, Roma, 1949, p. 34).
Per l'identificazione tra popolo e nazione vedi esplicitamente la relazione di Armellini del 26 dicembre 1848, riportata in SELVAGGI, La costituzione della Repubblica Romana, in Studi in occasione del centenario di Roma Capitale (a cura dell'Ammini­strazione Provinciale di Roma), I, Milano, 1970, p. 40, peraltro con la data del 13 dicembre.
36) SÌ tratta di una disposizione che si colloca nella grande tradizione della Rivoluzione francese e da quest'ultima entra a far parte della maggior parte delle Costituzioni tuttora vigenti. Sul punto sia consentito rinviare a NOCILLA-CIAURRO, voce Rappresentanza politica, in Enclcl. dir., XXXV 1.11., 1987, pp. 543 sgg.
37) In Assemblee del Risorgimento, cit., IV, p. 749.
38) ivi, pp. 862 e 871.