Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
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1989
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Antonio Grilli
Triumviri: e quel principio [repubblicano] è per noi un principio d'amore, di maggiore incivilimento, di progresso fraterno con tutti e per tutti, di miglioramento morale, intellettuale, economico per l'universalità dei cittadini. La bandiera repubblicana innalzata in Roma dai rappresentanti del popolo non rappresenta il trionfo d'una frazione di cittadini sopra un'altra; rappresenta un trionfo comune, una vittoria riportata da molti, consentita dalla immensa maggiorità, del principio dei bene su quello del male, del diritto comune sull'arbitrio dei pochi .31> In fondo, lo stesso principio di moderazione e di equilibrio scevro d'ogni acceso anticlericalismo o anticattolicesimo sta alla base dell'articolo VII dei Princìpi fondamentali della Costituzione, di cui ora si tratterà.
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Chiunque abbia letto, anche solo superficialmente, il testo della Costituzione della Repubblica romana del 1849, si renderà conto della portata dirompente e della estrema attualità di molti dei suoi princìpi e delle sue norme. Basti citare il concetto di sovranità popolare incondizionata, così come espressa dall'art. 1 dei Princìpi fondamentali, oppure quelli di libertà ed eguaglianza, come attributo dei cittadini della Repubblica (art. II); o ancora il lungamente e appassionatamente dibattuto art. Ili (La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condiziona morali e materiali di tutti i cittadini ), nel quale si denota la fusione di due correnti di pensiero distinte, quella mazziniana e quella laico-progressista di tradizione illuminista, che tende a considerare i testi legislativi come strumento importante di elevazione sociale. Importanti sono pure gli articoli IV, V, VI dei Princìpi fondamentali, vertenti rispettivamente sulla fratellanza tra i popoli, sui Municipi e sul decentramento o, come dice il testo stesso della Costituzione, sul riparto territoriale della Repubblica.
Uno degli articoli che ha maggiormente caratterizzato la Costituzione romana del 1849 rispetto agli altri testi costituzionali italiani del Risorgimento è l'articolo VII dei Princìpi fondamentali. Sul rapporto tra Stato e Chiesa, tra laicità e religione, tra cittadino e credente, si discute in Assemblea Costituente per ben due giorni, in due memorabili e appassionanti sedute, quelle dei giorni 26 e 27 giugno (erano gli ultimi giorni di vita della Repubblica, che sarebbe caduta di lì a poco sotto la preponderante superiorità di armi e mezzi delle truppe francesi), e non vi è nessuno dei più noti costituenti che non prenda la parola. Vengono dibattute tutte le possibili soluzioni di principio e analizzate tutte le possibili forme concrete del rapporto tra potere temporale e potere spirituale, dalla libertà religiosa al separatismo, dal controllo statale sulle attività di culto al finanziamento degli enti religiosi ed al giurisdiziona-lismo. Il dibattito in Assemblea Costituente sull'art. VII rimane, sul piano dei princìpi, un modello esemplare di come uno Stato possa dare una risposta di libertà allo spinoso tema del rapporto politica-religione.
Nel testo di Costituzione formulato dalla Commissione mista (organo ristretto formato dai membri di una precedente commissione e integrato da membri delle sezioni in cui si divideva l'assemblea), testo da sottoporre poi alla discussione e approvazione del plenum, l'art. VII dei
31) Boli leggi, I, p. 283.