Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
anno <1989>   pagina <288>
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Antonio Grilli
Triumviri: e quel principio [repubblicano] è per noi un principio d'amore, di maggiore incivilimento, di progresso fraterno con tutti e per tutti, di miglioramento morale, intellettuale, economico per l'universalità dei cittadini. La bandiera repubblicana innalzata in Roma dai rappresen­tanti del popolo non rappresenta il trionfo d'una frazione di cittadini sopra un'altra; rappresenta un trionfo comune, una vittoria riportata da molti, consentita dalla immensa maggiorità, del principio dei bene su quello del male, del diritto comune sull'arbitrio dei pochi .31> In fondo, lo stesso principio di moderazione e di equilibrio scevro d'ogni acceso anticlericalismo o anticattolicesimo sta alla base dell'articolo VII dei Princìpi fondamentali della Costituzione, di cui ora si tratterà.
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Chiunque abbia letto, anche solo superficialmente, il testo della Costi­tuzione della Repubblica romana del 1849, si renderà conto della portata dirompente e della estrema attualità di molti dei suoi princìpi e delle sue norme. Basti citare il concetto di sovranità popolare incondizionata, così come espressa dall'art. 1 dei Princìpi fondamentali, oppure quelli di libertà ed eguaglianza, come attributo dei cittadini della Repubblica (art. II); o ancora il lungamente e appassionatamente dibattuto art. Ili (La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condiziona morali e materiali di tutti i cittadini ), nel quale si denota la fusione di due correnti di pensiero distinte, quella mazziniana e quella laico-progressista di tradizione illuminista, che tende a considerare i testi legislativi come strumento importante di elevazione sociale. Impor­tanti sono pure gli articoli IV, V, VI dei Princìpi fondamentali, vertenti rispettivamente sulla fratellanza tra i popoli, sui Municipi e sul decentra­mento o, come dice il testo stesso della Costituzione, sul riparto terri­toriale della Repubblica.
Uno degli articoli che ha maggiormente caratterizzato la Costituzione romana del 1849 rispetto agli altri testi costituzionali italiani del Risorgi­mento è l'articolo VII dei Princìpi fondamentali. Sul rapporto tra Stato e Chiesa, tra laicità e religione, tra cittadino e credente, si discute in Assemblea Costituente per ben due giorni, in due memorabili e appassio­nanti sedute, quelle dei giorni 26 e 27 giugno (erano gli ultimi giorni di vita della Repubblica, che sarebbe caduta di lì a poco sotto la prepon­derante superiorità di armi e mezzi delle truppe francesi), e non vi è nessuno dei più noti costituenti che non prenda la parola. Vengono dibattute tutte le possibili soluzioni di principio e analizzate tutte le possibili forme concrete del rapporto tra potere temporale e potere spiri­tuale, dalla libertà religiosa al separatismo, dal controllo statale sulle attività di culto al finanziamento degli enti religiosi ed al giurisdiziona-lismo. Il dibattito in Assemblea Costituente sull'art. VII rimane, sul piano dei princìpi, un modello esemplare di come uno Stato possa dare una risposta di libertà allo spinoso tema del rapporto politica-religione.
Nel testo di Costituzione formulato dalla Commissione mista (organo ristretto formato dai membri di una precedente commissione e integrato da membri delle sezioni in cui si divideva l'assemblea), testo da sotto­porre poi alla discussione e approvazione del plenum, l'art. VII dei
31) Boli leggi, I, p. 283.