Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
anno <1989>   pagina <289>
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Stato e Chiesa a Roma nel 1849
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Prìncipi fondamentali si presentava diviso in due commi. Il primo recitava: La religione cattolica è la religione dello Stato, e il secondo: dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. Un successivo articolo, l'ottavo, conteneva garanzie per il Pontefice per l'esercizio indipendente del potere spirituale (verrà rapidamente appro­vato dopo l'art. VII e senza gravi contrasti).
evidente l'eterogeneità dell'art. VII del progetto, composto di due commi formulati per rispondere ad esigenze del tutto diverse, quali quella di determinare il ruolo della religione cattolica (co. 1) e quella di garantire, in forma più o meno lata, la laicità dello Stato e la libertà del credo religioso (co. 2). Il problema era se l'eterogeneità delle due parti del­l'articolo fosse tollerabile , oppure se le esigenze di cui esso era inter­prete fossero tra loro inconciliabili.32* Era possibile pensare contempora­neamente a uno Stato laico e ad una religione di Stato? Ed era possibile soprattutto pensarlo in uno Stato nato da poco dall'abbattimento di una forma di governo clericale? L'esigenza di una chiarificazione (e quindi la messa in discussione dell'articolo VII pezzo per pezzo ), si fa subito avvertire dall'inizio del dibattito in aula.
Sul primo comma, se cioè si dovesse proclamare il cattolicesimo religione di Stato, si apre subito la discussione, e ben presto l'Assemblea si divide in due fazioni opposte. È da osservare comunque che anche i sostenitori del principio della religione di Stato sono repubblicani con­vinti, per nulla disposti a patteggiare o a svendere la neonata Repub­blica ai suoi avversari, e lontanissimi da posizioni clerico-reazionarie. Al contrario, il principio della religione di Stato che si rinviene in tutti i testi costituzionali ottriati, concessi dai vari monarchi degli Stati italiani nel 1848, ha il netto carattere di una sorta di perdurante alleanza trono-altare, espressione di valori rispetto ai quali la Repubblica romana è in posizione antitetica.33* In altre parole, la disputa sul primo comma non ha carattere istituzionale, non è una disputa prò o contro la Repubblica nata dalla fine del potere temporale dei Papi, ma verte unicamente sul problema se al cattolicesimo sia da accordare, nel nuovo Stato, una posizione di favore, o quanto meno differenziata, rispetto alle altre con­fessioni religiose (minoritarie, ma pur sempre esistenti: si pensi agli Ebrei).
In sostanza, questi sono i motivi per i quali la parte per così dire moderata dell'Assemblea è favorevole al primo comma dell'art. VII:
1. La religione cattolica è la religione della maggioranza (così recita anche un emendamento proposto dal deputato Grilenzoni, poi respinto).34*
32J Per il Rodelli vi è vera e propria contraddizione tra il primo e il secondo comma: essa riproduceva la contraddizione esistente nella carta francese del 1814, nella quale il principio della uguale libertà dei culti era sancito accanto a quello della religione di Stato (RODELLI, op. eli., p. 293). Ma sappiamo anche che per non pochi moderati dell'Assemblea Costituente il principio della religione di Stato si risolveva in una astratta e formale enunciazione.
33) Per una comparazione delle costituzioni italiane del 1848 molto utile è, pur sempre, N. CORTESE, Costituenti e costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, 1951; dello stesso autore, Introduzione alle costituzioni italiane del 1848-49, Napoli, 1947.
34) Ass. Roma, IV, p. 967.