Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
anno <1989>   pagina <290>
immagine non disponibile

290
Antonio Grilli
Subito Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino, obietterà che questo è un fatto, non un principio! .35> E in effetti, giuridicamente, si tratta di una formula alquanto nebulosa, le cui conseguenze sul piano dell'atteggiamento concreto dello Stato verso il fenomeno religioso non sono chiare: se esso debba tutelare con apposite norme la religione cattolica (ed eventualmente finanziarne l'attività esterna ) perché sem­plicemente essa è professata dai più, inaugurando così un periodo, sempre pericoloso, di reciproche interferenze (contro questa ipotesi il Saliceti si ribella fieramente: mi si dirà che l'immensa maggiorità dei cittadini è cattolica. Rispondo che la maggiorità non costituisce l'intiero ),36 o se invece con tale disposizione si voglia solo esprimere una formale deferenza, costituzionalmente sancita ma senza conseguenze di diritto, nei confronti della Chiesa.
2. Alla religione cattolica va tributato rispetto; è un omaggio a quella religione, della quale noi siamo designati come i persecutori, e che i nostri nemici ci accusano calunniandoci di voler atterrare (così Gabussi, relatore in aula del progetto di Costituzione).37)
3. Roma è la capitale del Papato. Ancora il Gabussi: in questa città, che è stata la sede dei capi di questa religione, non potevasi omettere di far parola di questo importante oggetto nelle nostre istituzioni fonda­mentali .38)
Le repliche alle motivazioni addotte dai moderati non mancano. Centrale a questo proposito (e di vitale importanza nell'ambito dell'intero dibattito sull'art. VII nel suo insieme) è il primo degli interventi di Carlo Luciano Bonaparte, il 26 giugno. Egli è il vero artefice del principio separatista, quale poi alla fine si affermerà nella Costituzione romana. È per la libertà religiosa, ma vuole vederla affermata nella prassi attra­verso la separazione radicale dello spirituale e del temporale, piuttosto che in astratte, per quanto solenni, enunciazioni di libertà. Combatterà il principio astratto della libertà di culto (presentato sotto forma di emendamento dal deputato Arduini), sosterrà invece il secondo comma dell'art. VII, a suo parere la più autentica espressione di libertà di religione. Il napoleonide così esordisce: il proclamare una religione dello Stato in un paese libero qualunque, e in questo specialmente, uscito or ora dal despotismo teocratico, mi sembra che sia quasi dire: non meritiamo la Repubblica. La religione cattolica doveva essere religione dello Stato allorché qui regnava il Pontefice. Ora che qui regna il popolo, non vi deve più essere religione dello Stato! E questo lo sostengo nel­l'interesse della nostra santa religione, egualmente che in quello della libertà.3?) Ecco dunque contrapposti molto efficacemente, da un lato una comunità politica ispirata a princìpi democratico-liberali, e, dall'altro, una religione cattolica da elevarsi al rango di credo ufficiale. Beninteso, Stato
35) Ass. Roma, IV, p. 967.
36) Ass. Roma, IV, <p. 972.
37) Ass. Roma, IV, p. 967.
38) Ass. Roma, IV, p. 967.
39) Ass. Roma, IV, p. 966.