Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
anno <1989>   pagina <292>
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Antonio Grilli
(ne accenniamo più avanti), rivolto in particolare ai sostenitori della libertà espressa di religione (Arduini, Saliceti): anche se si proclamasse la libertà di religione a chiare lettere, si dovrebbe pur sempre intervenire, in quanto apparato statale, a garantirne l'esercizio (e quindi a disciplinarla e fors'anche limitarla). Meglio allora fissare nella Costituzione una con­dizione di base di reciproca autonomia nella separazione, meno impe­gnativa per lo Stato.
Aurelio Saliceti, vero esponente della parte, per così dire, radical-progressista dell'Assemblea, si schiera invece contro l'art. VII nel suo complesso, rifiutando non solo il primo comma, come il Bonaparte ed altri, ma anche il secondo. Il suo discorso è una vera e propria professione di fede nella libertà di coscienza, dai forti toni giusnaturalistici: ogni religione è una credenza, ogni credenza è un intimo convincimento. Un uomo, anche volendo, -non potrebbe credere diversamente da quello che crede, essendo la credenza indipendente dalla volontà; quindi la libertà di culto è un diritto naturale, è una necessità legislativa ,45> laddove il diritto positivo deve, giusnaturaldsticamente, in ossequio ad una istanza superiore, andare incontro alle esigenze interne dell'individuo e rispettarne la personalità. E proseguiva: io non credo che voi vogliate l'intolleranza religiosa, che anzi io tengo per fermo che vogliate la libertà di culto; ma l'articolo, nel modo come concepito, non risponde al vostro pensiero. Io quindi lo denuncio all'Assemblea a.46* Cinque sono le argomentazioni avanzate dall'illustre giurista a favore delle sue tesi: l'articolo, come concepito, 1) non conviene né alla dignità del legislatore, né alla dignità del popolo; 2) pone un fatto inutile o pernicioso, inesatto, né del tutto vero; 3) non raggiungerebbe lo scopo; 4) ci menerebbe a false conseguenze; 5) pone il nostro Statuto in un livello inferiore agli altri47) (cioè agli Statuti austriaco e prussiano, sempre del 1849, sancenti il principio della aperta libertà di culto). Mentre nel progetto della nostra Costituzione si parla solo, e tacitamente, di credenza, cioè di culto interno, lo Statuto prussiano e austriaco parlan di libertà di culto, di piena libertà di fede [...] Proclamate dunque, o colleghi, apertamente la libertà di culto. La parola del legislatore repubblicano non deve essere men franca di quella di un re, di un imperatore, di un gesuita a.48) È qui da rilevare, però, che ben altra fu, in Austria, a partire dall'ultimo periodo di regno di Maria Teresa e ancor più sotto il figlio Giuseppe II, la tradizione di indipendenza dello Stato (colà, anzi, dato il clima di accentuato giurisdizionalismo, si era forse posto il problema dell'indipendenza della Chiesa!) di quanta non fosse stata negli Stati italiani fino al 1848.49> Diverse le tradizioni e i punti di partenza, in Austria e in Italia, labili i raffronti sotto il profilo scientifico anche se, come espediente oratorio, questa quinta argo­mentazione ha sucesso: giammai la Repubblica romana dovrà rivelarsi
45) Ass. Roma, IV, p. 970. *> Ass. Roma, IV, p. 970.
47) Ass. Roma, IV, p. 970.
48) Ass. Roma, IV, p. 973.
49) Vedi, a questo proposito, tra la ricchissima bibliografia, l'opera fondamentale dì J. MAAS, Der Josephinismus, Quellen tu seiner Ceschichte in òsterreich, Wien, 1951-61, voli. 8.