Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
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1989
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294 Antonio Grilli
parla di agnosticismo di Stato introdotto nella Costi frizione.54* Altro, però, è l'intento dei costituenti. Essi erano ben favorevoli a riconoscere il fenomeno religioso, e Gabussi ancora una volta lo dice chiaramente nella sua relazione al plenum: si disse da alcuni essere affatto inutile di far parola di religione, perché poteva bene una Costituzione mancare di questo oggetto, il quale, in fondo, non riguarda la politica. Nonostante la Commissione, anzi le due Commissioni, hanno creduto di dover redigere l'articolo nel modo che voi avete davanti agli occhi ; la tentazione agnostica è dunque respinta e da quel momento (i deputati lo percepiranno chiaramente) la questione non sarà più se lo Stato debba occuparsi di religione, ma quale forma di rapporti esso scelga di avere con la sfera religioso-spirituale. Salvatori propone ad esempio di far assumere allo Stato l'onere di finanziare la Chiesa cattolica nelle sue varie attività: in tal modo, la religione cattolica ha la protezione della Repubblica, e [...] i ministri e le spese del culto cattolico sono a carico del pubblico erario .*) Non era una novità, questa. Già la Costituzione della II Repubblica francese del 1848 recava l'impegno per lo Stato di provvedere finanziariamente ai bisogni dei culti religiosi; solamente che (evidente discriminazione) mentre questa non fa distinzione tra i culti, Salvatori propone invece che solo ai bisogni del culto cattolico lo Stato provveda, e in misura pericolosamente più ampia di quanto la Repubblica, col Decreto del Comitato Esecutivo 21 febbraio 1849,57) già aveva disposto. Mentre infatti nel Decreto è detto che la Repubblica romana doterà convenientemente i ministri del culto, qui Salvatori vorrebbe porre a carico dello Stato non solo le spese relative ai ministri del culto, ma tutte le spese del culto religioso cattolico! Per la vivace opposizione del Bonaparte (noi, che non abbiamo voluto essere schiavi del potere spirituale, non abbiamo il diritto di voler rendere nostri servi i ministri di Dio, i quali [...] risponderebbero: vogliamo essere liberi, vogliamo non dipendere dal temporale ),58) la proposta Salvatori resterà lettera morta.
Respinto il primo comma del progetto, restava da discutere il secondo: dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici . E qui possiamo fare subito due osservazioni: 1) la posizione dei costituenti riguardo al testo del secondo comma è differenziata. Viene meno la contrapposizione tra radicali e moderati , che aveva visto alla fine il prevalere dei primi coH'eliminazione del principio della religione di Stato; si ha piuttosto una divergenza di vedute all'interno dello stesso gruppo radicale , tra sostenitori dell'articolo così formulato (Bonaparte), e fautori invece del concetto da esprimersi in ciliare lettere di libertà di culto (Arduini e Saliceti); 2) uno dei maggiori punti di divergenza sta nel fatto che l'articolo VII non garantiva, a detta di Saliceti, una libertà religiosa piena, in quanto, menzionando solo la credenza (vale a dire l'esercizio privato, domestico della professione religiosa), ne lascerebbe
s*> RODELLI, op. vii., p. 297. ss) Ass. Roma, IV, p. 967. ) Ass. Roma, IV, pp. 968-969. 57) Vedi nota precedente, n. 12. s) Ass. Roma, IV, p. 969.