Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
anno <1989>   pagina <295>
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Stato e Chiesa a Roma nel 1849
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prive di tutela le manifestazioni esterne, pubbliche, il culto, appunto.59) Le diversità di vedute si attenueranno nella loro sostanza e alla fine del dibattito, respinto l'emendamento Arduini sulla libertà di culto/* l'art. VII, diventato ormai unico comma, passerà senza troppe lacerazioni interne.61)
Nel corso della discussione sul secondo comma dell'art. VII, che occuperà anche la seduta del 27 giugno, Bonaparte ha modo di chiarire ancora il suo pensiero, dando del concetto di separazione un'estensione massima, un'accezione totale: lo Stato non è vincolato a regolare con leggi, in tutto o in parte, forme, manifestazioni e aspetti di una professione religiosa, e rende le varie religioni libere di operare nei loro ambiti, su un piano di perfetta parità. Niuno più di me è partitante della libertà dei culti, ma per questa libertà appunto io desidero adottare quel modo tacito di cui vi parlava il nostro relatore.62) Il napoleonide è peraltro ben lungi dal dare all'art. VII un'interpretazione più cauta e moderata rispetto ad una aperta formulazione di libertà di culto: i princìpi che dobbiamo proclamare [coli'art. VII] sono: che tutti gli uomini hanno un diritto naturale ed imprescrittibile di adorar Dio secondo i dettami della propria coscienza; che niuno può essere costretto a frequentare, erigere o sostenere un locale consacrato al culto, una chiesa qualunque, a mantenere qualunque ministro del culto, contro la propria volontà; che niuna autorità può in qualunque caso intromettersi tra i diritti della coscienza; che niuna preferenza sarà mai data dal Governo ad alcuno stabilimento religioso o modo speciale di adorar Dio; che i diritti civili, i privilegi, o le capacità di qualunque cittadino non debbono misurarsi, menomarsi o ingrandirsi, in ragione della sua credenza religiosa.63)
Alla chiarezza dei princìpi ideali l'art. VII (ex secondo comma) unisce il vantaggio della praticità tecnico-giuridica, ed è forse in virtù di tale connubio che alla fine esso prevale. Non che non si fosse parlato, anche in sede di redazione del progetto di Costituzione, da parte della commissione mista, di introdurre apertamente il principio di libertà di culto; però, a detta del Gabussi, mentre il sancire seccamente la libertà dei culti poteva trovare delle gravi eccezioni, si è creduto bene dalla Commissione redigere un articolo concepito in modo [..] che nessuna credenza si opponeva all'esercizio dei diritti civili e politici .M)
Quali sono le gravi eccezioni di cui parla Gabussi? Evidentemente, quelle riferentisi all'ordine pubblico, al buon costume, a criteri, per così dire, generali. Ma non solo questo. In realtà, sembra chiara in Commis­sione la visione del pericolo che allo Stato venisse affidata la pericolosa funzione di arbitro dell'ammissibilità o meno di un culto, pericolo che si nascondeva dietro la possibilità di introdurre appunto delle eccezioni al principio di libertà religiosa, e che la Commissione ha voluto scon­giurare ricorrendo ad una diversa disposizione. In sostanza, la posizione
59) Punto su cui si sofferma particolarmente A. Saliceti, in Ass, Roma, IV, p. 973.
60) Ass. Roma, IV, p. 991.
61) Ass. Roma, IV, p. 993.
62) Ass. Roma, IV, p. 991.
63) Ass. Roma, IV, p. 985.
64) Ass. Roma, IV, p. 967.