Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849; STATO E CHIESA REPUBBLICA ROMANA 1849
anno
<
1989
>
pagina
<
296
>
296
Antonio Grilli
del Gabussi è ispirata ad un pragmatismo di fondo: può essere particolarmente solenne parlare di libertà di religione, ma diventa inopportuno quando poi lo Stato debba intervenire per sorvegliare, delimitare, recintare tale libertà. Più opportuno è, allora, parlare di separazione. Con il principio di separazione lo Stato non rinuncia affatto alla funzione di difendere i diritti civili e politici dell'individuo contro ingerenze o condizionamenti ecclesiastici; evita però di doversi addentrare nelle sabbie mobili di un controllo sulla ammissibilità di questo o quel culto, o anche solo di un trattamento di maggior favore per un culto rispetto ad un altro.65) Fatta tale considerazione, bisogna pur concordare col Rodelli, secondo cui mancava la tradizione dei conflitti di giurisdizione tra Stato e Chiesa , e l'esperienza di una difesa attiva contro l'invadenza religiosa e spirituale del clero:66) si riteneva che bastasse, forse, affermare il principio separatista per avere tranquilla convivenza tra temporale e spirituale. In ciò, l'art. VII, nella sua lucidità e chiarezza d'intenti, precorre sicuramente i tempi. Nel 1849 non si era certo affermata all'interno della Chiesa cattolica la convinzione che fosse possibile convivere con imo Stato laico e fosse (quantomeno) accettabile rinunciare al potere temporale. Per Aurelio Saliceti, il linguaggio dell'art. VII è timido, arcano, furtivo.67) Ma alla luce di quanto detto finora, mantiene il suo valore il giudizio di Rodelli, il quale si chiede come mai il Saliceti, erede del giurisdizionalismo settecentesco napoletano, sacrificasse al principio astratto della libertà dei culti le garanzie concrete che offriva la seconda parte dell'articolo VII circa l'esercizio dei diritti politici e civili reso indipendente dalla credenza [...] religiosa .6S
Alla fine della seduta dell'Assemblea Costituente del 27 giugno 1849, respinto ogni altro emendamento, il secondo comma dell'art. VII verrà adottato e diventerà parte integrante della Costituzione.
Né una pronunzia giudiziaria, né alcuna legge positiva ordinaria della Repubblica si richiamarono all'art. VII. Non ve ne fu il tempo, poiché la solenne proclamazione della Costituzione coincise con la fine della Repubblica. Se limitato è il rilievo dell'art. VII sotto il profilo del diritto positivo, esso resta tuttavia una pietra miliare nel travagliato processo di sviluppo della -libertà di religione in Italia. I costituenti coll'art. VII vollero porre in luce la libertà di religione come inalienabile diritto di coscienza dell'individuo. Proprio per questo motivo non hanno fatto menzione di entità astratte, quali Stato , o Chiesa , né hanno voluto attribuire all'autorità pubblica funzioni interventiste nell'ambito ecclesiastico. È da presumere, comunque, che anche della libertà di coscienza in materia religiosa la Repubblica romana avrebbe dovuto apprestare le difese giudiziarie e coercitive, contro ogni invadenza, se solo essa avesse avuto modo di sopravvivere più a lungo.
ANTONIO GRILLI
65) in tale ottica l'intervento, pur breve, del Gabussi nella giornata del 26 giugno è la vera chiave di volta per comprendere lo genesi dell'articolo VII.
66) RODELLI, op. cit,, p. 295.
67) Ass. Roma, IV, p. 971.
68) RODELLI, op, cit., p. 296.