Rassegna storica del Risorgimento
EBREI ITALIA 1848-1931
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1989
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Carlo Ghisalberti
base di un principio di eguaglianza, sia il carattere meramente formale del disposto statutario al quale proprio nel 1870 il Garelli attribuiva solo il valore della constatazione di un fatto, quello, cioè, della appartenenza della maggioranza della popolazione dello Stato alla religione cattolica, escludendo con questo la possibilità di evincerne ulteriori conseguenze di natura giuridico-istituzionale.n
Punto d'arrivo questo sottolineato dal Garelli nel lento e graduale superamento da parte della dottrina costituzionalistica dell'interpretazione letterale dell'articolo 1 dello Statuto albertino che all'origine era stata ribadita dai suoi primi esegeti ma che ben presto, e cioè dal momento della rottura operata col crollo delle illusioni neoguelfe e con la sconfìtta delle speranze cattolico-liberali, era apparsa vieppiù contrastante con il carattere liberale del movimento risorgimentale. Non a caso, infatti, il Melegari, nelle sue celebri Lezioni all'Ateneo torinese, esprimendo un senso di disagio di fronte a quella norma statutaria, dichiarava la parificazione dello status delle diverse confessioni religiose derivate direttamente dall'applicazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Non accettava che si potesse in alcun modo dubitare di questa conquista civile attuata nello Stato subalpino, dato il sistema di guarentigie introdotte nell'ordinamento piemontese a favore delle minoranze religiose e, quindi, a tutela della libertà di tutti. Nella sua disamina dello Statuto, infatti, esistevano da questo punto di vista guarentigie di carattere positivo e guarentigie di carattere negativo. Erano di carattere negativo quelle fondate sull'applicazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge, ricavabili ad esempio dal famoso decreto del 19 giugno 1848 che stabiliva come la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed all'ammissibilità nelle cariche civili e militari. Erano invece di carattere positivo quelle che trovavano il loro fondamento nella norma statutaria che affermava i culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi; poiché la legge non ammetteva eccezioni, deroghe o limitazioni alla libertà individuale, così come non consentiva la violazione del principio di eguaglianza, il Melegari sosteneva l'opportunità di un trattamento per tutte -le confessioni religiose minoritarie analogo a quello riservato alla Chiesa cattolica. Nella prospettiva interpretativa del Melegari anche questa delicatissima materia, veramente qualificante per lo Stato liberale, andava considerata sulla scia di quelle tesi che ritenevano lo Statuto nella lettera dei suoi disposti un punto di partenza verso più avanzati traguardi civili e politici e non un limite invalicabile alla azione normativa del Parlamento, sicuro e maggiore interprete delle istanze progressive espresse dalla nazione.2)
Che questa interpretazione fosse largamente condivisa lo provava
1) G. E. GARELLI, Il diritto costituzionale italiano. Lezioni, Torino, 1870, p. 96,
2) Sunti delle lezioni di diritto costituzionale date dal sig. professore L. A. Melegari nella università di Torino Vanno scolastico 1858-1859 compilati da alcuni studenti per uso dei loro condiscepoli, anno I del corso, Litografia di Giuseppe Lantli, Piazza Castello, n. 23, parte III, pp. 122 sgg.