Rassegna storica del Risorgimento

EBREI ITALIA 1848-1931
anno <1989>   pagina <493>
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Gli ebrei in Italia
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anche il Castiglioni nel suo libro Della monarchia parlamentare in cui giungeva a sostenere come l'articolo 1 dello Statuto, che faceva della religione cattolica una religione di Stato, dichiarando le altre confessioni semplicemente tollerate, poteva spiegarsi solo con la diseducazione popo­lare del tempo in cui venne redatto: ad un popolo non ancora educato alla libertà, pieno ancora delle superstiziose tradizioni del passato, è diffi­cile persuadere che la libertà religiosa è un imprescrittibile diritto e che anche con essa la religione della maggioranza è garantita . Per tale ragione, nello sforzo di limitare la portata applicativa della norma statu­taria, così stridente con i postulati del liberalismo risorgimentale, consi­derava che questa, senza poter in alcun modo contrastare con i principi di eguaglianza e di libertà, doveva essere interpretata restrittivamente nel senso esclusivo di religione del governo, vincolato a partecipare, quando lo ritenesse opportuno, ad atti di culto nel solo rito cattolico.3) Si trattava qui di limitare chiaramente il disposto statutario nella sua portata appli­cando entro limiti ben definiti quei postulati separatisti che sembravano in certo senso qualificare la politica subalpina nell'età cavouriana, politica condivisa ed appoggiata da quasi tutti i costituzionalisti del tempo, con la sola eccezione, di un certo livello, rappresentata da Vito D'Ondes Reggio, noto, peraltro, per le sue posizioni clericaleggianti e conservative.4) Tra i giuristi, comunque, era notevole la ripugnanza nei confronti dell'afferma­zione statutaria che faceva del cattolicesimo la religione ufficiale dello Stato e che stabiliva un clima di mera tolleranza nei confronti degli altri culti, israelitico compreso, come mostravano gli scritti del Casanova e del Saredo, il primo ritenendo il principio separatistico connaturato al costituzionalismo liberale, affermatosi dopo quindici secoli di intolleranza e di predominio ecclesiastico nella vita civile, il secondo considerando estraneo alla moderna civiltà giuridica qualsiasi privilegio a vantaggio di una qualunque confessione religiosa, dato che la libertà di credere e di praticare era un diritto naturale, per nulla derivante dalla volontà dello Stato.5)
Da questo punto di vista, quindi, in uno Stato liberale considerato per la sua carica etica innovativa come la vera casa di tutti, il problema dello status o della condizione giuridica di una o di più minoranze religiose particolari cessava di avere rilevanza. Sul piano dei princìpi, infatti, il concetto di minoranza postulava necessariamente la visione di una maggioranza alla quale dovevano essere riconosciuti diritti, prerogative o poteri speciali, distinti, ed in parte differenti, da quelli riservati alla
3) P. CASTIGLIONI, Della monarchia parlamentare e dei diritti e dei doveri dei cittadini secondo lo Statuto e le ultime leggi del Regno Sardo-Lombardo. Trattato popolare, Milano, 1860, voi. I, pp. 264-265.
4) V. D'ONDES REGGIO, Introduzione ai principi delle umane società: opera da servire di Prolegomeni al commento detto Statuto sardo, Genova, 1857.
5) L. CASANOVA, Del diritto costituzionale. Lezioni, Genova, 1859, voi. 1, pp. 370-371; G. SAREDO, PrincipU di diritto costituzionale, Parma, 1862-1863, voi. I, pp. 11-12.