Rassegna storica del Risorgimento
EBREI ITALIA 1848-1931
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1989
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Carlo Ghisalberti
cattolico nelle scuole elementari; l'art. 188 del codice penale sardo del 1859 posto a tutela dei culti diversi da quello cattolico; e la decisione del 1855 del Consiglio di Stato di Torino che, estendendo la validità della norma del 7 ottobre 1848 includente i cimiteri tra le spese obbligatorie dei comuni, ne riferì l'applicazione anche alle aree cemeteriali ebraiche.9*
In questo complesso di norme vi era, però, frequente un'ispirazione giurisdizionalista come spesso allora accadeva nella regolamentazione auto-ritativa data dallo Stato alle materie chiesastiche e religiose. Era, infatti, piuttosto difficile che, nel pieno della lotta tra lo Stato e la Chiesa per l'indipendenza nazionale e per la soluzione della questione romana il potere politico potesse rinunciare all'uso delle armi giurisdizionalistiche in materie qualificanti il processo risorgimentale della nazione. In un simile contesto si poteva comprendere anche la regolamentazione dell'assetto delle università, o delle comunità, ebraiche nel Regno di Sardegna sancito dalla legge del 4 luglio 1857, di ispirazione rattazziana. A chi avrebbe infatti preferito un assetto spontaneistico e volontaristico delle Comunità, e tra questi erano il Sineo ed il Farini, il Rattazzi, in armonia con la più generale visione delle materie religiose ed ecclesiastiche che lo dominava, ispirandone il comportamento, aveva opposto uno schema autoritativo, controllato in certa misura dallo Stato, delle università ebraiche: esse diventavano corpi morali aventi la finalità di provvedere all'esercizio del culto e dell'istruzione religiosa e comprendenti obbligatoriamente tutte le famiglie e gli individui di religione ebraica domiciliati nel comune sede dell'università da oltre un anno. Le università, rette da un Consiglio di amministrazione elettivo dai contribuenti maschi, godevano delle rendite patrimoniali e dei contributi riscossi coattivamente con i privilegi fiscali. La tutela amministrativa sulla loro attività era attuata dalle autorità statali che, con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, e su istanza degli elettori, conservavano un largo potere di intervento.10)
È vero, però, che la legge Rattazzi, pur posta come norma ad efficacia generale, non trovò applicazione nell'intero territorio nazionale ma soltanto in talune delle province annesse, e cioè a Modena, a Parma, nell'Emilia e nelle Marche. Evidentemente il governo subalpino, alla vigilia dell'unifi-
9) Su tale tema, appare vastissima la letteratura storiogràfica. Tra questa ci limitiamo a segnalare, oltre al classico I. RIGNANO, Della eguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del regno d'Italia, Livorno, 1868; G. LEVI:, Le origini storiche della legge Rattazzi, Torino, 1917; G. Fu BINI, La condizione giuridica dell'ebraismo italiano, Firenze, 1974; S. FOA, Gli ebrei nel Risorgimento, Roma-Assisi, 1978; A. CANEPA, Considerazioni sulla seconda emancipazione e le sue conseguenze, in La Rassegna mensile di Israel, 1981, pp. 45 sgg.; G. DISEGNI, Ebraismo e libertà religiosa in Italia. Dal diritto all'eguaglianza al diritto alla diversità, Torino, 1983. Una bella sintesi in F. SOFIA, L'emancipazione degli Israeliti, in // Parlamento italiano: 1861-1988, Milano, 1988, voi. 1, pp. 224 sgg.
10) Sul tema, a parte i cenni, informati e quindi assai utili, contenuti in A. MILANO, Storia degli ebrei in Italia, Torino, 1963, pp. 468 sgg.; cfr. soprattutto, R. FRAU, Appuntì sul regime giuridico delle comunità israelitiche in Italia dallo Statuto sino al R.D. 30 ottobre 1930, n. 1731, in Studi economico-giur telici dell'università di Cagliari, 1969.