Rassegna storica del Risorgimento
EBREI ITALIA 1848-1931
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1989
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Gli ebrei in Italia 497
cazione politica, non voleva modificare l'assetto, diversamente disciplinato, delle comunità israelitiche del Lombardo-Veneto e della Toscana, per tradizione fondato su principi, al momento considerati più liberali. Ed in questo sussistere di forme differenti di normative sugli ordinamenti comunitari, anche all'indomani della proclamazione del Regno d'Italia, si poteva ravvisare, nell'incertezza dell'atteggiamento del potere politico al riguardo, quella maggiore propensione a ricercare soluzioni meno legate a schemi giurisdizionalistici che sarà di lì a poco provata dall'emanazione del codice civile del 1865 chiaramente ispirato ad una visione liberale e separatista del diritto per quanto riguardava i rapporti giuridici in altra epoca oggetto di interventi di autorità religiose. L'introduzione, per tutti i cittadini, del matrimonio civile come unico mezzo per la costituzione di una famiglia legittima toglieva, infatti, ogni dubbio al riguardo, dando un senso preciso e definito alla politica dello Stato italiano nei confronti sia della Chiesa cattolica sia delle altre confessioni religiose poste sullo stesso piano di essa.
Di più la larghezza interpretativa dimostrata dalla magistratura civile, da quella penale e da quella amministrativa nelle questioni di culto (il codice Zanardelli userà l'espressione culti ammessi riferendola a tutte le religioni professate nel Regno), mostrava assai chiaramente che il clima separatistico introdotto dalla .Legge delle Guarentigie nel paese aveva definitivamente cancellato quella identificazione della società civile con la Chiesa cattolica che per secoli aveva caratterizzato in Italia l'operato degli Stati e dei loro ceti dirigenti penalizzando ed emarginando chi cattolico non era.
Si è spesso distinto nell'interpretazione storiografica delle complesse e difficili vicende dei rapporti tra lo Stato e -la Chiesa nell'Italia liberale il periodo della Destra, caratterizzato dalla ricerca di soluzioni ispirate dal separatismo, a quello della Sinistra, qualificato dal ritorno ad una certa forma di giurisdizionalismo. Tale contrapposizione tra due stili o modi di governare, che ha trovato nell'interpretazione di Francesco Ruffini la sua maggiore precisazione e la sua più compiuta espressione, non sembra in realtà applicabile alla vicenda dell'ebraismo italiano nelle sue ormai piuttosto agevoli relazioni col potere civile.
La tesi espressa dal Rignano, alla vigilia di Porta Pia, nello scrìtto, ormai classico, Dell'eguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico del regno d'Italia, che individuava nel separatismo la nota qualificante dell'atteggiamento statale in materia, non pareva essere smentita dalla legislazione posta in essere dopo il 1876 ed anzi il discorso vale naturalmente solo in relazione al rapporto tra Stato ed ebraismo , sembrava addirittura ulteriormente convalidata. E ciò perché i provvedimenti maggiori presi dallo Stato ed incidenti variamente la sfera religiosa, che pur assai sovente sono interpretati in senso giurisdi-zionalistico per quanto atteneva la dinamica dei rapporti con la Chiesa, dal punto di vista dell'ebraismo italiano non potevano non essere considerati di natura separatistica per l'allargamento degli spazi di libertà ad esso aperti fino dai tempi della Destra storica ormai caduta.
Ne sono prove essenziali la Legge 30 giugno 1876, n. 3184, sulla