Rassegna storica del Risorgimento

EBREI ITALIA 1848-1931
anno <1989>   pagina <498>
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Carlo Ghisalberti
laicizzazione del giuramento giudiziario, quella 15 luglio 1877, n. 3917, sull'abolizione dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie, pur con­servato anche se facoltativamente fino a quel momento, gli articoli 140-142 del Codice penale del 1889 qualificante la libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo, e la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, che, risolvendo l'annoso e complesso problema dell'ordinamento e delle finalità delle isti­tuzioni pubbliche di beneficenza, non accettava alcuna distinzione nel­l'opera di soccorso che queste dovevano prestare verso gli indigenti pre­cisando il loro obbligo di operare senza distinzione di culto .m
Come bene ha osservato il Fubini, nell'Italia liberale, infatti, si era gradualmente realizzato il passaggio dall'eguaglianza dei cittadini all'egua­glianza dei culti, trasformando insieme le comunità israelitiche in libere associazioni, almeno nella coscienza collettiva ormai ben riflessa nella giurisprudenza, secondo una logica etico-politica superiore che faceva delle credenze e delle fedi un fatto individuale e dell'appartenenza del singolo ad un gruppo unito o qualificato a cagione della sua religione una mani­festazione tipica di associazionismo secondo i princìpi generali dell'ordi­namento statale liberale. Simile interpretazione, destinata naturalmente ad essere esaltata da tutti gli storici ed i teorici della libertà religiosa, e tra questi più d'ogni altro va ricordato Francesco Ruffini, appariva larga­mente suffragata dalla dottrina giuridica più autorevole. Per l'Orlando dei Prìncipi di diritto costituzionale, infatti, la libertà di coscienza e di culto sono caratteristiche qualificanti di ogni Stato liberale moderno che deve astenersi dalTimporre o raccomandare alcuna speciale confessione religiosa e dall'influire indirettamente sulla scelta di essa garantendo speciali privilegi a chi professi una fede determinata , e deve, invece, favorire col suo intervento la reciproca e pacifica coesistenza dei culti diversi, nelle loro legittime manifestazioni esterne. Il che si era realizzato piena­mente in Italia dopo la promulgazione della Legge delle Guarentigie che nei fatti, attuando i princìpi separatistici, ispiratori peraltro anche della successiva legislazione ha posto in non cale l'articolo 1 dello Statuto albertino, le cui affermazioni confessionalistiche non avevano più rispon­denza nell'ordinamento giuridico.12) Simile anche la posizione del Miceli che nei Principi fondamentali di dirìtto costituzionale generale affermava in astratto essere i rapporti tra gli Stati, la Chiesa ed i culti dettati dalle diverse situazioni storiche, e cioè dalla forza e dalla consistenza numerica delle diverse confessioni religiose, dalla tradizione e dalla mentalità popo­lare; di fronte, però, alla concreta realtà italiana, dichiarava l'articolo 1 dello Statuto, che opponeva alla religione ufficiale la sola tolleranza dei culti esistenti al momento della sua promulgazione, di fatto superato dal­l'interpretazione affermatasi in favore della libertà dei culti intesa nel senso più ampio, comprensivo cioè di ogni atteggiamento individuale e
U) Una chiara sintesi in V. COLORW, Y. Israeliti, in Nuovissimo Digesto italiano, voi. IX, Torino, 1963, pp. 211 sgg,
12) v. E. ORLANDO, PrlnclpH di diritto costituzionale, Firenze, V edizione, 1920, pp. 287 sgg.