Rassegna storica del Risorgimento
EBREI ITALIA 1848-1931
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1989
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Carlo Ghisalberti
laicizzazione del giuramento giudiziario, quella 15 luglio 1877, n. 3917, sull'abolizione dell'insegnamento religioso nelle scuole primarie, pur conservato anche se facoltativamente fino a quel momento, gli articoli 140-142 del Codice penale del 1889 qualificante la libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo, e la Legge 17 luglio 1890, n. 6972, che, risolvendo l'annoso e complesso problema dell'ordinamento e delle finalità delle istituzioni pubbliche di beneficenza, non accettava alcuna distinzione nell'opera di soccorso che queste dovevano prestare verso gli indigenti precisando il loro obbligo di operare senza distinzione di culto .m
Come bene ha osservato il Fubini, nell'Italia liberale, infatti, si era gradualmente realizzato il passaggio dall'eguaglianza dei cittadini all'eguaglianza dei culti, trasformando insieme le comunità israelitiche in libere associazioni, almeno nella coscienza collettiva ormai ben riflessa nella giurisprudenza, secondo una logica etico-politica superiore che faceva delle credenze e delle fedi un fatto individuale e dell'appartenenza del singolo ad un gruppo unito o qualificato a cagione della sua religione una manifestazione tipica di associazionismo secondo i princìpi generali dell'ordinamento statale liberale. Simile interpretazione, destinata naturalmente ad essere esaltata da tutti gli storici ed i teorici della libertà religiosa, e tra questi più d'ogni altro va ricordato Francesco Ruffini, appariva largamente suffragata dalla dottrina giuridica più autorevole. Per l'Orlando dei Prìncipi di diritto costituzionale, infatti, la libertà di coscienza e di culto sono caratteristiche qualificanti di ogni Stato liberale moderno che deve astenersi dalTimporre o raccomandare alcuna speciale confessione religiosa e dall'influire indirettamente sulla scelta di essa garantendo speciali privilegi a chi professi una fede determinata , e deve, invece, favorire col suo intervento la reciproca e pacifica coesistenza dei culti diversi, nelle loro legittime manifestazioni esterne. Il che si era realizzato pienamente in Italia dopo la promulgazione della Legge delle Guarentigie che nei fatti, attuando i princìpi separatistici, ispiratori peraltro anche della successiva legislazione ha posto in non cale l'articolo 1 dello Statuto albertino, le cui affermazioni confessionalistiche non avevano più rispondenza nell'ordinamento giuridico.12) Simile anche la posizione del Miceli che nei Principi fondamentali di dirìtto costituzionale generale affermava in astratto essere i rapporti tra gli Stati, la Chiesa ed i culti dettati dalle diverse situazioni storiche, e cioè dalla forza e dalla consistenza numerica delle diverse confessioni religiose, dalla tradizione e dalla mentalità popolare; di fronte, però, alla concreta realtà italiana, dichiarava l'articolo 1 dello Statuto, che opponeva alla religione ufficiale la sola tolleranza dei culti esistenti al momento della sua promulgazione, di fatto superato dall'interpretazione affermatasi in favore della libertà dei culti intesa nel senso più ampio, comprensivo cioè di ogni atteggiamento individuale e
U) Una chiara sintesi in V. COLORW, Y. Israeliti, in Nuovissimo Digesto italiano, voi. IX, Torino, 1963, pp. 211 sgg,
12) v. E. ORLANDO, PrlnclpH di diritto costituzionale, Firenze, V edizione, 1920, pp. 287 sgg.