Rassegna storica del Risorgimento
EBREI ITALIA 1848-1931
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1989
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Gli ebrei in Italia
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collettivo in materia religiosa.13) Posizione peraltro ribadita anche nei Princìpi di diritto costituzionale, dedicati all'analisi della realtà statale italiana, nei quali all'esaltazione di uno Stato indifferente in materia religiosa perché solo questa posizione gli permette di accordare eguale tutela a tutti i culti, accompagna un'esauriente indagine sullo svolgimento del diritto nazionale muovendo dalla considerazione che la flessibilità dello Statuto albertino aveva consentito il suo evolversi verso una forma non più confessionale, anzi laica e separatista, malgrado le premesse contrarie del suo articolo 1, e che la legislazione ad esso successiva aveva dimostrato che lo Stato non ha una propria confessione religiosa e, quindi, un proprio culto da proteggere e che perciò ammette la piena libertà dei culti. Tale considerazione lo portava a considerare storicisticamente come la posizione numericamente e tradizionalmente egemone nella società della Chiesa abbia di fatto portato a certi condizionamenti e a certi obblighi per lo Stato non ancora del tutto superati e rimossi, ma che, per l'avvenire (egli lo lasciava intendere in una visione gradualistica), sarebbero stati definitivamente cancellati dai princìpi del vincente liberalismo.14) Era questa la speranza, anzi la certezza, della coscienza laica della nazione, che nel separatismo laico dei migliori si era pienamente riflessa, alimentando un moto costante quasi inarrestabile verso l'inserimento nello Stato e nelle complesse articolazioni della società civile di coloro che, a motivo della diversa fede religiosa e del diverso culto, per troppo tempo, come gli ebrei italiani, ne erano stati esclusi. Il pensiero di Luigi Luzzatti che, professando le formule cavouriane, giungeva ad esaltare col separatismo il principio delle religioni libere nello Stato sovrano , a testimonianza del modo di essere di una coscienza insieme italiana ed ebraica degli israeliti della penisola, era al riguardo emblematico perché rappresentativo del pensiero di molti, forse, ormai, dei più tra i suoi correligionari.15) Per costoro, liberati dalle interdizioni e dalle discriminazioni, ormai si poneva il problema della assimilazione, ossia della fusione totale dei singoli e del gruppo con la collettività, o dell'integrazione, ovvero dell'incontro con questa nel mantenimento delle proprie peculiarità e delle proprie caratteristiche; il problema fu variamente affrontato non mai, però, del tutto superato dalla autocoscienza della minoranza ebraica. Questa, protetta adesso da uno Stato laico e liberale aveva conservato il diritto di continuare ad essere se stessa, crescendo culturalmente, socialmente e civilmente nella più completa libertà e partecipando al destino collettivo della nazione italiana della quale poteva condividere adesso legittimamente passioni ed idee nell'evo!versi della storia.
U) V. MICELI, Principi fondamentali di diritto costituzionale generale, Milano, 1897, pp. 280 sgg.
n> V. Miceli, Principi di diritto costituzionale, II edizione, Milano, 1913, pp. 983 sgg.
W) L, LUZZATTI, Dio nella libertà. Studi sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, Bologna 1926, indagando infatti i principi costituzionali nella separazione dello Stato dalla Chiesa, individuava nell'assoluta separazione le tendenze di fondo dell'ordinamento italiano (p. 36) Ispirato al principio Religioni libere nello Stato sovrano (p. 9) per il carattere assolutamente laico di questo (p. 453).