Rassegna storica del Risorgimento
EBREI ITALIA 1848-1931
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1989
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Carlo Ghisalberti
E che ciò non incontrasse ostacoli, ma fosse addirittura favorito dall'ordinamento liberale, era riconosciuto persino da un giurista non sospetto davvero di simpatie filosemite, come Santi Romano, autore allora del Diritto pubblico italiano. A lui, infatti, pareva pienamente realizzato 8 carattere laico di questo diritto quando poteva con sicurezza dedurre che, nell'attuale momento, lo Stato italiano consideri come estranei ai suoi fini ed alle sue funzioni il bisogno religioso , dato l'abbandono nei fatti e nella prassi della confessionalità, ossia della qualificazione cattolica imposta ad esso originariamente dal vieto articolo 1 dello Statuto. Deduzione questa chiaramente di supporto a quanto veniva affermando in materia Giovanni Giolitti che alla Camera sin dal 30 maggio 1904 aveva dichiarato in tema di religione essere il suo governo puramente e semplicemente incompetente: non ha nulla da fare nulla da vedere: lascia libertà assoluta ai cittadini di fare ciò che credono finché stanno entro i limiti della legge .I6>
L'ingresso delle masse nella vita pubblica, sancito in età giolittiana dalla concessione del suffragio universale e realizzato nei fatti dal coinvolgimento di tutto il popolo nella Grande Guerra, modificava, però, il modo di essere dello Stato, reso fatalmente diverso per l'immissione nel-l'arengo politico anche di quelle vastissime moltitudini cattoliche che la ristrettezza del diritto elettorale, l'autoesclusione dettata dalla protesta clericale ed il carattere sostanzialmente elitario della classe dirigente aveva di fatto fino a quel momento escluso. Di qui il recupero di valori tradizionali cattolici cari a quelle moltitudini e, quindi, l'avvio negli anni che videro il crollo dello Stato liberale e l'avvento del fascismo ad un superamento delle Guarentigie al Pontefice nella ricerca di un accordo con la Chiesa cattolica che garantisse al potere politico un più vasto consenso. Superamento ed accordo realizzati con estrema spregiudicatezza dal regime fascista nel 1929 con quel 'Concordato che di fatto, rinnegando il separatismo liberale, sanciva su un punto qualificante un mutamento radicale della natura e del carattere dello Stato italiano nato dal Risorgimento.
Tale mutamento non sembrava incidere, però, che marginalmente sull'assetto delle comunità israelitiche, sulla libertà del culto da esse praticato e sulla condizione giuridica degli ebrei italiani: che, anzi, a molti, e forse allora erano i più, il decreto legge del 30 ottobre 1930, che insieme alle leggi del 24 settembre e del 19 novembre 1931 costituì il nuovo ordinamento delle comunità parve estremamente favorevole per il raccordo con la più generale legge del 24 giugno 1929 sui culti ammessi dallo Stato italiano, dal contenuto estremamente rispettoso della coscienza e della fede dei diversi credenti il cui status egualitario rispetto a quello degli altri cittadini non appariva alterato. Molti si rallegrarono per la razionalizzazione e per l'uniformità che le nuove norme apportavano nell'ordinamento delle comunità delle quali avevano lamentato spesso fino
w) S. ROMANO, Il diritto pubblico italiano, Milano, 1989, con introduzione di A. ROMANO, pp. 399 sgg.