Rassegna storica del Risorgimento
LAVORO DEI FANCIULLI LEGISLAZIONE 1886
anno
<
1990
>
pagina
<
8
>
8 Filippo Ronchi
e le discussioni. Nel 1869 il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Minghetti aveva costituito una Giunta sugli istituti di previdenza, che ebbe anche il compito di studiare il problema del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.10) Il suo successore Castagnola inviò alla Camera, durante la sessione 1870-71, un disegno di legge sulle miniere in cui si proponeva di vietare il lavoro sotterraneo ai minori di 11 anni. Tale progetto fu riproposto per ben tre volte (sessioni 1871-72, 1873-74, 1874-75) dallo stesso Castagnola e dal suo collega Finali. Nel maggio 1875 il deputato Luzzatti presentava, infine, una relazione favorevole al disegno di legge, ma esso non giunse mai in discussione.
Fin dal 1870, intanto, l'allora ministro dell'Interno Lanza aveva inviato al Senato un progetto di Codice sanitario, il cui titolo VII si occupava del lavoro dei fanciulli. Discusso a lungo, approvato con alcune modifiche nel 1873, il progetto finì per arenarsi alla Camera, dove non fu neppure preso in esame. Tre anni dopo Nicotera, nuovo ministro dell'Interno, ripresentò al Senato il progetto di Codice sanitario, stralciando le disposizioni concernenti l'età e la giornata lavorativa dei fanciulli, con l'intenzione di farne poi argomento di un'apposita legge, ma la discussione fu sospesa. Sempre nel 1876 un gruppo di deputati di vario orientamento politico (Luzzatti, Cairoli, Chimirri, Ronchetti e Rudinl) presentava autonomamente un'altra proposta sul lavoro dei bambini, però anche questa iniziativa non ebbe seguito. Nel 1879 Minghetti e Luzzatti elaborarono sul tema un progetto, che riprodussero con modificazioni nel marzo 1880. Tre mesi dopo, il ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Miceli, prendendo spunto da quell'ipotesi, ne elaborò una propria. Nella sua relazione al Parlamento, egli mise in rilievo come la sola, ridicola difesa che lo Stato avesse apprestato per i bambini occupati nelle industrie fosse la proibizione del lavoro sotterraneo prima dei dieci anni, disposizione peraltro non accompagnata da alcuna sanzione penale. Nemmeno questo progetto fu discusso.
Tutti i tentativi finiti nel nulla dimostrano non solo come risultassero forti le resistenze ad una regolamentazione del lavoro minorile, ma anche quanto fosse scarsa la sensibilità della classe dirigente dell'epoca verso la problematica della tutela dell'infanzia.11) Eppure nel 1876 un'inchiesta
10> Cfr. G. G. BALANDI, La legislazione sociale nel pensiero e nell'opera di Marco Minghetti statista e pensatore politico. Dalla realtà italiana alla dimensione europea, in Atti del Convegno Marco Minghetti e la cultura politica europea. Bologna 7-10 ottobre 1986, Bologna, 1988, pp. 191-210.
H) Sulle traversie dei vari progetti di legge cfr. L. BRIZI, // lavoro dei fanciulli, Perugia, 1893, pp. 233-237; A. CABKINI, La legislazione sociale (1859-1913), Roma, 1913, pp. 30-31 e 35-36. Soprattutto gli articoli del titolo VII sul lavoro dei fanciulli inseriti nel Codice sanitario rappresentavano una regolamentazione relativamente avanzata della materia. Venivano, infatti, sanciti il divieto del lavoro notturno, l'obbligo del riposo durante il lavoro e nella settimana. Nel dibattito in Senato non si levarono voci in difesa degli interessi economici degli industriali, ed anzi l'assemblea inasprì le pene per 1 contravventori alla legge, fino a prevedere la sanzione del carcere. Questo atteggia-