Rassegna storica del Risorgimento

LAVORO DEI FANCIULLI LEGISLAZIONE 1886
anno <1990>   pagina <29>
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La legge sul lavoro dei fanciulli
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erano state rivolte alla legge sul lavoro dei fanciulli, giungendo a citare un'affermazione di Pellegrino Rossi secondo cui scopo di una società non era di essere ricca, ma di essere morale, perciò quando un lavoro è contrario ad uno scopo più elevato della produzione, non si può, non si deve impiegarlo .117> Nel momento in cui si arrivava a discutere concre­tamente dei singoli articoli, tuttavia, la Commissione introduceva una serie di modifiche in senso peggiorativo. Innanzitutto, essa proponeva di ridurre l'età di ammissione al lavoro nelle fabbriche, nelle miniere all'aria aperta e nelle cave a 9 anni. Si dichiarava, inoltre, favorevole al lavoro notturno anche per chi non aveva compiuto i 14 anni. Proponeva, poi, una giornata lavorativa di 8 ore per i ragazzi tra i 9 ed i 12 anni. Varie le ragioni addotte a giustificazione di simili scelte. Lo Stato, secondo il parere della Commissione, doveva recare le minori perturbazioni possibili alle nostre nascenti industrie .118) Perciò togliere d'un tratto un quattro­mila operai circa, che a tanti si possono far ascendere quelli che lavorano nelle fabbriche tra i 9 ed i 10 anni [...] sembrò senza- un motivo una scossa troppo forte alla nostra produzione ,119> anche considerando il fatto che, in fondo, i compiti assegnati ai bambini non erano faticosi. Quanto all'istruzione, quella obbligatoria cominciava all'età di 6 anni ed arrivava a 9, quindi non vi sarebbe ostacolo per questa legge che ai fanciulli fosse permesso di cominciare nelle fabbriche il lavoro a 9 anni.12') Vi erano, fra l'altro, ragioni sociali di carattere più generale che, secondo la Commissione, consigliavano di abbassare il limite di ammissione al lavoro. Si voleva, infatti, abbreviare il periodo critico già notato nelle classi operaie, dei molti figliuoli di bassa età, che non possono ancora contribuire ad accrescere il tenue bilancio delle famiglie .m) E poi, se era giusto vietare soverchie fatiche ai bambini, era del pari savio sotto ogni riguardo abituarli al lavoro, facile oltremodo essendo che abitudini di sciopero nel fanciullo si ingenerino w.122) Sulla parte penale, la Commissione avanzava una serie di ulteriori modifiche. I padroni sareb­bero incorsi in una multa da 50 a 100 lire per ciascun bambino ammesso al lavoro in violazione alle norme stabilite e, in caso di recidiva, tale multa avrebbe potuto essere estesa al doppio di dette somme.123) Tuttavia, gli ispettori dei ministeri dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Com­mercio dovevano inviare i verbali delle contravvenzioni al prefetto della
7) A. P., Senato, sess. del 1882-83-84, Documenti, doc. n. 89-A (Relazione dell'Ufficio Centrale composto dai senatori Allievi, Grillini, Cannizzaro, Pantaleoni e Manfrìn (relatore) sul progetto di legge presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio nella tornata del 31 gennaio 1884. Disposizioni sul lavoro dei fanciulli), p. 13.
1M> Ivi, p. 25.
W> Ivi, p. 26.
H0) Ivi, p. 25.
i) Ibidem.
J22) ibidem.
m Ivi, p. 31.