Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1798-1799
anno <1990>   pagina <460>
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Mario Battaglini
sulat venga esonerato dal suo incarico per potersene servire per altri compiti, per cui nomina, al suo posto, le citoyen Gay de Vernon che rimarrà in carica fino al 15 marzo 1799.72)
Il secondo fatto da porre in rilievo è che tale organo si trova solo a Roma ed a Napoli (nel 1799) ed è, in tutti e due i casi, affidato ad un francese. Questo fatto, può essere interpretato solo nel senso che il Segre­tario Generale (al di là dei compiti indicati sulla carta) doveva servire da organo di sorveglianza che si estrinsecava a Roma, con la controfirma degli atti del Consolato, e a Napoli di quelli del Governo provvisorio.
Era questa, una ulteriore conferma della natura di Stati in regime di occupazione che caratterizza inequivocabilmente le due repubbliche.
La magistratura, però, più originale, è quella che è denominata Magi­stratura Maggiore con funzione di organo monocamerale elettivo del potere legislativo. La nomina spetta ai Territori che la effettuano attraverso i loro capoluoghi in ragione di un membro per ogni trentamila abitanti della città. Per poter essere nominato era richiesta una maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti.
Due sono le funzioni di questa magistratura: decidere sulle proposte di leggi di urgenza , e correggere le vecchie leggi. Questa seconda funzione è molto strana e non ha riscontro altrove. Si potrebbe pensare, forse, ad una sorta di controllo di costituzionalità che si esplicherebbe, anziché con l'annullamento delle vecchie leggi, con l'adeguamento di esse, attraverso delle modifiche, alla nuova costituzione.
Tuttavia nulla si può dire di preciso e ci si deve limitare a delle semplici congetture poiché la Magistratura Maggiore non risulta sia mai stata posta in grado di funzionare.
Ma, sempre parlando del potere legislativo, un'altra norma esiste, di fondamentale importanza. È quella per la quale le leggi non potranno essere eseguite che dopo essere sanzionate dal Generale in capite. Tale norma, stranamente si ritrova solo nell'art. 4 del decreto istitutivo del Governo Provvisorio napoletano del 23 gennaio 1799. Così come ha riscontro solo a Napoli la norma che stabilisce: Tutte le nomine, tutte le leggi e tutti gli atti del Governo sono sottoposti alla sanzione del Generale in capite. Ancora una volta siamo di fronte a norme tipiche di un regime di occupazione nel quale la sovranità e l'indipendenza dello Stato occupato sono limitate (fin quasi a scomparire) dallo Stato occupante.
Passando ora da queste che sono le magistrature al più alto livello alle altre, vengono per primi i Ministri: essi sono organi meramente esecutori e rispondono del loro operato al Consolato dal quale direttamente dipendono.
Altro organo, oggi diremmo di rilevanza costituzionale, è la Tesoreria nazionale. Creata in Francia, per la prima volta con la Costituzione del
72) Atti, I, p. 194.