Rassegna storica del Risorgimento
HEGEL GEORG WILHELM FRIEDRICH; SPAVENTA SILVIO
anno
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1991
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pagina
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17
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Silvio Spaventa e Hegel 17
valore; che Hegel non era giunto alla definizione precisa e puntuale di ciò che questo rappresenta, limitandosi ad identificare il rapporto tra costituzione nell'accezione più moderna e legalità, come peraltro non vi era giunto il conservatore Fichte malgrado l'uso piuttosto improprio e generico del termine che aveva fatto; era, però, la riprova di un interesse crescente per quel rapporto tra Stato e diritto che i nuovi tempi configuravano in modo drasticamente diverso dal passato, dall'epoca in cui il diritto, realtà quasi metafisica, veniva considerato preesistente allo Stato la cui funzione normativa era ritenuta secondaria e del tutto surrogatoria alla tradizione giuridica recepita. Ciò che invece era stato rovesciato dalla codificazione e dalla legislazione contemporanee, prodotte l'una e le altre dalla volontà di uno Stato che le poneva ed insieme ad esse si sottoponeva, precludendo, però, a chicchessia di considerare le norme ed il diritto quasi un privato possesso dalla conoscenza del quale i più dovevano essere, come avveniva nell'antico regime, di fatto esclusi.38)
Nella cultura tedesca, ed in. specie negli epigoni del kantismo, il tema dello Stato di diritto si era andato sviluppando a livello teorico in forma sempre più approfondita indipendentemente, però, dai presupposti hegeliani ed anzi, forse, in un modo alieno sul piano metodico dal discorso avviato dall'autore dei Lineamenti, sempre tendenzialmente legato a premesse liberali. Egli, infatti, non avrebbe mai acconsentito a legittimare in nome del RechtsStaat qualsiasi tipo di suprema autorità statale ed insieme ogni forma di interesse collettivo di cittadini, purché fondata la prima su una qualunque legge e tutelata la seconda da questa, senza peraltro connotare l'una e definire l'altra sul piano qualitativo, ossia per i loro valori etici. Che, per Hegel, Varbitrium indiffentiae non aveva spazio nell'attività dello spirito. D'altra parte la tendenza a storicizzare il diritto e lo Stato e, quindi, a relativizzare forma e contenuti era implicita in larga parte della cultura e del pensiero tedesco pronto a giustificarne formalisticamente l'una e gli altri ed a isolarli dal mondo di valori nei quali li aveva inseriti Hegel e per i quali erano stati esaltati dai patrioti e dai pensatori italiani di formazione hegeliana, pronti ad accettare nel filosofo tedesco gli aspetti liberali del suo pensiero.39)
Di qui la sapiente utilizzazione da parte degli Spaventa e degli altri hegeliani napoletani dei motivi caratterizzanti la politica del filosofo di Stoccarda più idonei a connotare ed a qualificare in senso liberale
2> Interessanti riflessioni sull'atteggiamento del filosofo di Stoccarda nei confronti della legislazione statale e della codificazione del diritto in A. SCHIAVONE, Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny, Bari, 1984, particolarmente pp. 54 sgg., ma, più in generale, passim. Per una visione sintetica della Restaurazione legislativa in Italia e della scarsa incidenza della Scuola Storica del diritto tedesca nella penisola, rinvio al mio Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, Bari, 1978, pp. 189 sgg.
35) Sul concetto di Stato di diritto nel pensiero tedesco ed in particolare sulla sua genesi, efr. H. MAIER, Die altere deutsche Staats- und Verfassungslehre (Polizei-wi8senschaft). Ein Beitrag zur Geschichte der polltischen Wissenschajt in Deutschland, Neuwied am Rhein und Berlin, 1961. Sulle degenerazioni novecentesche del concetto di Stato di diritto, osservazioni Interessanti in F. WIEACKBR, Storia del diritto privato moderno (con particolare riguardo alla Germania), Milano, 1980, voi. II, pp. 165 e 330.