Rassegna storica del Risorgimento

CONFRATERNITE LAICALI SICILIA
anno <1991>   pagina <304>
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Pietro Siino
ripugnante al loro carattere... . Nella parte conclusiva della circolare, rivolgendosi ai Rettori, dice loro: si fa obbligo a presentare i Capitoli... affinché si esamini nelle medesime, se vi sia cosa repugnante alla polizia dello Stato, alle Leggi e alla Real Giurisdizione, e indi venir approvate e corrette in tutto ciò che conviene. Con una ulteriore circolare del 1784, si ribadisce tale concetto e si dice che nessun clericale si doveva ingerire in tutto ciò che riguarda il temporale e l'amministrazione delle Pie Opere .*
Dopo la parentesi napoleonica, al rientro nel Regno, Ferdinando emana nel 1816 un decreto con il quale veniva istituito il Consiglio Gene­rale degli Ospizi, con lo scopo di creare un unico organo di controllo delle attività assistenziali. In conseguenza di ciò in ogni comune venne creata una Commissione composta dal sindaco, da due amministratori ed un cassiere, questi ultimi da scegliere tra i proprietari di provata rettitudine morale . A datare da allora i Rettori delle confraternite furono chiamati a prestare giuramento di fedeltà nelle mani del sindaco.39) La creazione di questo nuovo organismo doveva essere alla base di una accesa polemica e dello scambio di accuse reciproche. Il clero accusava il Consiglio degli Ospizi del fatto che da quel momento le rendite delle Opere Pie erano notevolmente diminuite, sia perché i fedeli non le avevano più sostenute per mancanza di fiducia negli organi di ammini­strazione, sia perché i denari non erano utilizzati per il fine dovuto, ma venivano assorbiti dall'apparato burocratico del Consiglio oppure veni­vano sperperati nelle cause contro i creditori.40
Certo il decreto sul Consiglio degli Ospizi, dettato anche dalla neces­sità di controllare ciò che avveniva all'interno dei sodalizi, contribuirà a trasformare le commissioni in centri di potere familiare: un vero avam­posto della mafia. Nell'atmosfera che si verrà a creare può anche trovare giustificazione qualche insinuazione che attribuisce ai nuovi gestori la responsabilità della scomparsa di certi titoli di censo su beni posseduti da parenti.
Ulteriori disposizioni emanate dopo gli avvenimenti del 1820, nel timore che all'interno delle confraternite si potesse svolgere propaganda ed attività politica contraria al governo, stabilivano che era fatto obbligo
3S) Decreto sulle Congregazioni, bibl. cornun. di Palermo, segn. V, F.V.A. 20, n. 43; l'ulteriore circolare è, ivi, n. 44.
3! Facendo seguito al decreto del 1816, il Sovrano emanava 11 29 giugno 1822 un Regio Decreto in cui, accanto all'obbligo del giuramento, se ne fissava anche la formula. Riportiamo un documento che testimonia un episodio di giuramento. Nel verbale della Confraternita dei Peccatori Penitenti di Prizzi del 10 febbraio 1834, si legge; Il signor Girolamo Cannata, eletto ad ' obbedienza ' [era questo un termine per indicare il capo della confraternita], e i signori Antonio Cianciammo e Giuseppe Sparacio, nella qualità di congiunti, hanno prestato giuramento di fedeltà ed obbedienza a S. M. Ferdinando 11, secondo una prescritta formula nelle mani del sindaco D. Valenza .
È interessante notare che tra l'altro la formula prevedeva anche la promessa e ìl giuramento di non appartenere a nessuna società segreta di qualsivoglia titolo, oggetto e denominazione e non saremo per appartenervi giammai .
40) F. M. STABILE, op. di., p. 432.