Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <440>
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Mario Battaglini
trari, anche i deputati Cernuschi e Senesi. Mentre il Bonaparte, pur appoggiando l'idea, aveva per essa delle vedute particolari che manifestò in un emendamento.
Rimangono quindi i deputati Sturbinetti e Agostini. Ben poco si sa dello Sturbinetti (1807-1865) e del suo pensiero politico, poiché non risulta abbia lasciato alcunché di scritto. Quanto all'Agostini (1803-1855) egli era insegnante di storia e grande amico di Mazzini del quale divenne segre­tario. A mio parere è quasi certamente da escludere, sul punto del Tri­bunato, l'apporto originale dello Sturbinetti il quale, oltre tutto, non prese parte alla discussione, dinanzi all'Assemblea, relativa a questo punto.
Rimane l'Agostini. Infatti il progetto di costituzione presentato la prima volta all'Assemblea è chiamato progetto Agostini e siccome il titolo del Tribunato è quello che qualifica l'intiera costituzione, non può che ritenersi, con grande probabilità, che anche il Tribunato sia stato proposto da Agostini.
Ma altri indizi, in questo senso, vi sono, e di molto peso. L'Agostini, nella sua appassionata difesa dell'istituto del Tribunato dice ad un certo punto: Sul Tribunato permettete che insista, non perché io abbia posto del pensiero affettuoso in questa idea ; più oltre fa un'affermazione ancora più probante: Che io abbia assunto il nome di Tribunato piuttosto che un altro, nulla monta .16> Tutto quindi, concorre a far ritenere che il Tribunato sia creatura solo dell'Agostini.
Ma su quali fonti egli si era fondato? A questa domanda non pos­siamo dare alcuna risposta perché nulla dice, al riguardo, l'Agostini nella sua relazione, limitandosi a rilevare che questa creazione non è protetta da veruna autorità di esempio nelle costituzioni moderne .17> Ma si dimen­ticava l'Eforato di Mario Pagano.
Quanto al nome dell'istituto, a parte un certo indulgere al classicismo (si pensi ai Consoli e ai Triumviri ), un precedente si ha solo in Rousseau. Egli infatti ritiene che due siano i poteri in uno Stato, quello legislativo e quello esecutivo e, ad evitare che nessuno dei due usurpi le facoltà dell'altro, scaturisce la necessità di una magistratura che Rousseau chiama appunto il Tribunato e che definisce le conservatelo* des lois et du pouvoir législatif .18) Questo corpo doveva essere privo di forza, per non essere pericoloso e perciò non doveva essere permanente, ma dì durata limitata.
Tuttavia, anche se la conoscenza del Contratto sociale era abba­stanza diffusa in Italia, non abbiamo nessuna prova della derivazione del Tribunato di Agostini dall'istituto auspicato dal Rousseau.
Lo stesso può dirsi per Pagano che, nei Saggi politici scriveva: la tribunicia potestà, armata del veto, più volta in Roma arrestò l'intraprese di un ambizioso Senato e di consoli che tentavano novità pericolose [...]
W) Assemblee, IX, p. 850.
tf) Assemblee, IX, p. 195.
1 J. J. ROUSSEAU, DU contrai social, in Oeuvres complètes, III*. Du contrai social. ÉcriUt polUìques, Paris, La Plèiade, 1964, p. 454.