Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <441>
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 441
di codesta tribunicia potestà [...] avvedutamente gli antichi se ne valsero per scudo contro le naturali e continue intraprese del potere esecutivo p) Ma Agostini non sembra conoscere nemmeno Pagano e, di più, come abbiamo visto, riteneva la questione del nome del tutto secondaria.
E veniamo alla struttura di questo organo.
I tribuni dovevano essere dodici e duravano in carica cinque anni. Erano eletti dal popolo a suffragio universale: per essere eletti dovevano avere almeno trenta anni di età ed essere elettori. Erano sempre rieleg­gibili. Qualora da dodici si fossero ridotti ad otto, per qualsiasi ragione, dovevano essere integrati. Erano inviolabili per tutto il tempo della magistratura ed un anno dopo (art. 55 del progetto). Erano mantenuti a spese dello Stato. Con l'ufficio di Tribuno era incompatibile qualunque altra funzione od ufficio fino ad un anno dopo la cessazione dalla carica.
La minuzia con la quale sono dettate le norme sulla struttura del Tribunato non ha riscontro in alcuna altra parte del progetto. Tuttavia alcune norme meritano una particolare attenzione.
Così la rieleggibilità di cinque in cinque anni indefinitivamente poteva dar vita ad una tirannia come già aveva rilevato il Rousseau.2 Quanto alla inviolabilità non è detto se dovesse limitarsi alle opinioni espresse o estendersi anche ad altre ipotesi: così, ad esempio, non era detto nulla per quanto riguardava l'arresto..
Anche poco chiaro è il problema del mantenimento a spese dello Stato .
Nel progetto infatti nulla si dice, a questo proposito, né per i rap­presentanti del popolo, né per i consoli: rimane perciò di non facile interpretazione la dizione dell'articolo 55: stando infatti al significato letterale della parola mantenimento , ai tribuni avrebbe dovuto spettare vitto, vestiario e alloggio a carico dello Stato: il che, forse, sarebbe stato eccessivo.
Vediamo ora quali fossero le attribuzioni del Tribunato.
L'articolo 15 del progetto statuisce genericamente che il Tribunato veglia alla garanzia delle leggi fondamentali. Questa affermazione non può essere esattamente interpretata se non alla luce degli articoli che seguono. Si rischierebbe, altrimenti, di dare del Tribunato una immagine del tutto errata.
Nell'ambito di questa garanzia della costituzione, due sono i compiti affidati al Tribunato che sopravanzano gli altri. Il primo riguarda il controllo sulla regolarità formale della approvazione delle leggi. Regolarità che è tutelata appunto dal Tribunato, il quale, a norma dell'articolo 33 del progetto, qualora una legge non fosse approvata con la maggioranza dei due terzi, avrebbe potuto rinviarla ad un nuovo esame dell'Assemblea e se, la seconda volta, la legge fosse stata approvata con una maggioranza
i?) F. M, PAGANO, Saggi politici, V, p. 22, in Opere filosofico-polìtiche ed estetiche, Capolago, 1837.
a?) j. j. ROUSSEAU, op. alt,, p. 454.