Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <442>
immagine non disponibile

442 Mario Battaglini
inferiore ai tre quarti, poteva di nuovo sottoporla all'esame dell'Assemblea. Questa però in tal caso poteva approvarla con qualunque maggioranza.
Il primo punto da tener presente è che nessun'altra norma del progetto stabilisce una o più maggioranze differenziate per l'approvazione di una legge. Ciò dimostra, nel redattore, una tecnica legislativa assai limitata, come del resto si ricava anche da altri articoli. Quel che importa, però, è che, senza alcun dubbio, il Tribunato costituisce in questo caso un organo di controllo del potere legislativo. E ciò è parti­colarmente importante in un sistema che può richiamarsi a quello di un governo di assemblea poiché (come è detto con maggiore chiarezza ed esattezza giuridica nell'art. 15 del testo definitivo della costituzione) ogni potere viene dal popolo. Si esercita dall'Assemblea, dal Consolato, dall'ordine giudiziario. Ma è l'Assemblea che elegge i Consoli, e sono questi che nominano i giudici. Quindi l'organo sovrano è sicuramente l'Assemblea che agisce come rappresentante diretto del popolo, unico tito­lare della sovranità. Ma (e questo è in fondo il punto per il quale si scontrarono i rappresentanti) l'aver sottoposto a controllo l'Assemblea significa aver cercato di limitare notevolmente i suoi poteri, snaturando, in certo senso, tutta la costruzione posta in essere nel progetto. Anche perché il Tribunato non controlla solo il potere legislativo, ma anche il potere esecutivo nei suoi organi normali e straordinari: cioè il Consolato e la Dittatura.
Infatti il Tribunato controlla la regolarità della gestione dei consoli alla fine del loro mandato e può proporne la messa in stato di accusa.
Per quanto riguarda il Dittatore (organo che, come il Tribunato, scompare nel secondo progetto) esso è posto sotto la vigilanza del Tribunato costituito in seduta permanente: ma non è detto come si esplichi questa vigilanza e quali conseguenze comporti, tanto che si potrebbe quasi pensare che essa sia più apparente che reale. Ma, d'altro canto, i poteri del Dittatore non sono affatto indicati nel progetto, per cui è in certo senso giusto che anche la vigilanza del Tribunato rimanga nel vago.
Se questi (e con i limiti ai quali abbiamo accennato) sono i compiti di maggior rilievo del Tribunato, altri ve ne sono di minore importanza, e cioè:
dare il parere ai Consoli sulla concessione della grazia per i reati politici;
convocare i comizi straordinari;
predisporre le terne per la nomina dei Consiglieri di Stato;
dare il proprio consenso all'Assemblea qualora questa ritenesse di dover dichiarare la patria in pericolo;
sostituire con tre suoi membri i due Consoli, qualora questi fossero posti sotto accusa.
Qualche osservazione meritano anche queste funzioni:
la costituzione non dice in quale circostanza debbano o possano essere convocati i comizi straordinari: pertanto o questa è un'attività