Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <445>
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 445
guardia della costituzione, che senza avere veruno dei poteri osservi la condotta di tutti.
Art. 3 / tribuni risolvono gli affari se non ad uniformità di voti, almeno ad una pluralità maggiore di due terzi. E Cuoco (con uno strano errore, poiché nessuna norma del genere è nella costituzione napoletana del 1799) dice: Pagano saggiamente ha previsto [...] che si risolvino gli affari se non ad uniformità di voti, almeno ad una pluralità maggiore di due terzi.26)
Art. 4 n. 1 ... sopra-intendere le elezioni perché siano libere e senza monopoli. E Cuoco: Dirigere le elezioni [...]. Nella costituzione francese le elezioni sono in balia del potere esecutivo e tu ben sai quanti abusi [...] vi sono nati .ZÌ)
n. 2 Censurare gli atti del potere esecutivo che fossero contrari ad un articolo costituzionale e annullarli quando, dopo tre giorni dalla censura, non fossero dal Potere revocati. E Cuoco: Potrà annullare gli atti del potere esecutivo che fossero contrari ad un articolo costi­tuzionale a.28)
n. 3 Avvertire il potere legislativo se in una legge non fossero state osservate le solennità volute dalla costituzione, perché le adempia. Ed il Cuoco: Siccome l'Eforato è il conservatore della sovranità del popolo, così una legge non avrà pubblica autorità se non offrirà per mezzo di lui, di essersi osservate, nel farla, le solennità richieste dalla costituzione .29>
n. 4 Mettere in stato di accusa qualunque autorità costituita ma per soli delitti anticostituzionali, con più i delitti 'de ambitu' e 'de peculato ' . Ed il Cuoco: Può mettere in stato di accusa qualunque autorità costituita, ma per soli delitti anticostituzionali .30>
La struttura del Tribunato secondo il progetto Mariani ha molto di quella prevista dal progetto Agostini. Anche per Mariani i tribuni dovevano essere dodici, la loro carica durava cinque anni e potevano sempre essere rieletti; erano inviolabili per tutto il tempo della magistratura, erano mantenuti a spese dello Stato e con la loro funzione era incompatibile qualunque altra.
Due sono le differenze sostanziali con il progetto Agostini: la elezione era, secondo Mariani, affidata all'Assemblea la quale in tal modo riprendeva una parte non certo indifferente della propria autorità; inoltre l'età per
26) JVit p, 407.
27) Ivi, p. 409.
2?) Ivi, p. 410.
2?) Ibidem.
30) Ivi, p. 411.