Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
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1991
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Mario Battaglini
essere eletti era di cinquant'anni compiuti e non di trenta come per Agostini. Rimaneva, invece, inalterato l'articolo 58 del progetto sulle incompatibilità, ma vi era aggiunto un articolo e cioè che chiunque avesse ricoperto le funzioni di deputato, ministro e console, quando non ricopriva più la carica poteva andare a sedere in Tribunato e dire il suo parere. È da ritenere che si trattasse di un intervento che non incideva se non indirettamente sul voto ma non è chiaro se si trattasse di un parere obbligatorio o semplicemente facoltativo. D'altra parte non è chiaro nemmeno se la facoltà di dare il proprio parere appartenesse a chiunque intervenisse alle sedute del Tribunato o se questi, per parlare, dovesse essere invitato dal presidente. A proposito del quale ufficio, è da rilevare che esso non era preveduto né dal Progetto Agostini né da quello Mariani,
Venendo ora alle funzioni del Tribunato esse sono quattro.
Quelle che più richiamano alla memoria la Corte Costituzionale sono due: la prima è il controllo sull'attività dell'Assemblea, controllo che non comporta però l'annullamento dell'atto, ma solo un invito alla Assemblea ad adempiere [...] le solennità volute dalla costituzione che non fossero state osservate.
Come si vede la differenza con il progetto Agostini è, in questo caso, profonda, poiché, mentre quello prevedeva una macchinosa procedura, il Mariani si limita a prevedere solo un richiamo all'Assemblea, lasciando fermo l'atto approvato senza tutte le formalità previste.
L'altra funzione è quella di censurare gli atti del potere esecutivo che fossero contrari ad un articolo costituzionale, e di annullarli quando dopo tre giorni dalla censura, non fossero dal Potere revocati.
Qui Mariani si inserisce in un filone che ritroviamo in quasi tutti i progetti di organi di controllo della costituzionalità, e cioè quello della diffidenza estrema verso il potere esecutivo ritenuto il diretto discendente del tiranno, ed anzi un tiranno in nuce egli stesso. E in questa medesima cornice si collocano anche le altre due funzioni: la prima di controllo delle elezioni per sottrarle all'influenza del potere esecutivo. La seconda che dà al Tribunato il potere di mettere in stato d'accusa qualunque autorità costituita e non solo per i delitti anti-costituzionaH ma di più (e questo è significativo) anche per i delitti de ambita (e cioè i brogli elettorali) e de peculatu. E in definitiva appartiene a questo stesso gruppo il controllo successivo nei confronti dei consoli previsto sia da Agostini che da Mariani.
Quanto alla procedura, il progetto Mariani è anche più scarno di quello Agostini perché non detta altra norma che quella sul sistema di votazione ad uniformità di voti o ad una pluralità di due terzi .
Questo fatto, se giustificabile in Agostini per le sue scarse conoscenze giuridiche, è del tutto incomprensibile in un giurista come Mariani, a meno che non si supponga che ambedue avessero in mente una legge che regolasse intieramente la materia, così come era avvenuto (come vedremo) per i reati ministeriali.