Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
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1991
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447
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 447
Non facile è indicare quale sia la natura dell'istituto previsto dal progetto Mariani con il nome di Tribunato.
Direi, però, che, mentre scompare del tutto la funzione di controllo sulla Assemblea, sì accentua invece quella sul potere esecutivo i cui atti contrari alla costituzione potevano addirittura essere annullati, mentre il Tribunato poteva porre in stato di accusa qualunque autorità costituita.
IV
Oggetto della discusione dinnanzi all'Assemblea, è bene tenerlo presente, fu solo il progetto Agostini: dell'emendamento Mariani non si parlò mai.
Un'altra osservazione generale relativa alla discusisone è che ad essa presero parte pochissimi deputati, dieci in tutto.
Inoltre è da osservare come nessuno di essi (nel difendere o nel combattere l'istituto) abbia affrontato il problema sul piano tecnico-giuridico, accontentandosi di vaghe e generiche affermazioni.
Furono favorevoli i deputati Mariani, Bonaparte, Senesi, Agostini, Mattoli. Furono contrari, oltre il relatore Saliceti, anche Lizabe Ruffoni, Salvatori, Arduini, Cernuschi, Cannonieri.
Saliceti (che in realtà non intervenne nella discussione, limitandosi a leggere la relazione) divise il suo ragionamento in -due parti:31* il controllo sul potere esecutivo e quello sul potere legislativo.
Sul primo punto egli osserva che il potere esecutivo [...] deve procedere speditamente, mentre il Tribunato lo avrebbe impacciato ad ogni passo. E aggiunge: La miglior garanzia contro gli abusi del potere esecutivo sono nella libertà di stampa, nel diritto di petizione collettivo ed individuale, nella forza e vigilanza dell'Assemblea.
Quanto al controllo sul potere legislativo esso è, secondo Saliceti, assolutamente inutile poiché la legge impugnata dal Tribunato sarà in ogni caso approvata dall'Assemblea al terzo rinvio, con qualunque maggioranza. E perciò quel che volevasi conseguire per mezzo del Tribunato ottiensi pacatamente e con maggiore sollecitudine, assoggettando la legge a due letture . Ma aggiunge: la sola possibile garanzia contro gli abusi dell'Assemblea sta nell'ordine giudiziario, il quale [...] avrà forza bastevole per respingere ogni legge violatrice dello Statuto .
Occorrerà che passi quasi un secolo perché, il 1 febbraio 1947, dinnanzi alla Assemblea Costituente l'on. Luigi Einaudi proponesse, in alternativa alla creazione di una Corte Costituzionale, un emendamento che diceva: Il magistrato ordinario è giudice della costituzionalità delle leggi e ciò perché secondo Einaudi: Se il giudizio della incostituzionalità delle leggi è lasciato al tribunale ordinario, si ha la massima probabilità che il giudizio stesso sia ispirato esclusivamente a criteri giuridici.32)
3J) Assemblee, IX, p. 750.
39 Assemblea Costituente (Commissione per la costituzione . Adunanza plenaria). Discussioni dal 20 luglio 1946 al 1 febbraio 1947, pp. 287 sgg.