Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <451>
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 451
e i casi e le conseguenze di questa responsabilità: ma ciò poteva otte-nersi solo con una apposita legge. Per predisporla fu nominata (sempre su proposta di Pianciani) una commissione per la legge sulla responsabilità ministeriale.
Accolta la proposta, e passata alla votazione, l'Assemblea elesse come membri di questa Commissione i deputati: Sturbinetti, Bonaparte, Saffi, Audinot e Rusconi.47)
Prima di procedere oltre è necessario, a questo punto, porre in evidenza che le idee dell'Assemblea sulla nozione di responsabilità e sui soggetti ai quali questa si doveva riferire, sono del tutto vaghe ed imprecise. Soprattutto molto confusa ed incerta è la distinzione tra responsabilità politica e responsabilità penale o amministrativa. Così, nella discussione che si svolse su questo tema 1*11 febbraio e continuò poi il 16 spesso si parla di responsabilità politica, come negli interventi di Armellini,4** di Salvatori,49 di Bonaparte.5 Ma ad un tratto, ecco il deputato Gabussi che esclama: Se per avventura si dovesse porre in stato di accusa un ministro, chi lo giudicherebbe oggi? L'Assemblea potrebbe essere giudice e accusatrice? .
Questa era la situazione alla vigilia della presentazione del Progetto di legge provvisorio su la responsabilità del potere esecutivo che fu fatta dallo Sturbinetti, firmatario del progetto, nella seduta del 17 feb> braio.51)
Il progetto, per altro, rimase tale e non risulta che sia stato discusso dall'Assemblea e, tanto meno, approvato. E ciò è tanto vero, che in occasione di un lungo e abbastanza confuso dibattito sulla richiesta di Arduini di mettere in stato di accusa il ministro delle finanze Guiccioli e quello del commercio Sterbini, si ripetè in numerosissimi interventi la solita confusione tra responsabilità penale e responsabilità politica, ma da nessuno si fece richiamo al progetto pur essendo la discussione iniziata il 19 febbraio e terminata il 4 aprile colla approvazione di un ordine del giorno proposto dal Galletti che riconosceva la negligenza dei ministri, ma affermava che nessun danno era derivato da essa.52)
Il progetto concerne solo la responsabilità penale: non vi è cenno alcuno alla responsabilità contabile.
Si tratta tuttavia di una responsabilità penale sui generis poiché può essere (art. 3) o solidale o individuale. Ancora una volta le scarse cono­scenze giuridiche dei deputati, fanno usare ai legislatori repubblicani termini assolutamente imprecisi: infatti è ovvio che non di solidarietà >>
47) Assemblee, Vili, p. 153.
*> Assemblee, Vili, p. 138.
*?) Assemblee, Vili, p. 139.
so) Assemblee, Vili, p. 217.
SD Assemblee, Vidi, p. 253.
52) Assemblee, Vili, p. 559.