Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <452>
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Mario Battaglini
si deve parlare, ma, semmai di collegialità. In altri termini la legge prevede una responsabilità penale non solo individuale ma estesa a tutto l'intiero organo posto sotto accusa.
Non è qui tuttavia, il caso di analizzare a fondo questa norma che contrasta con tutta la nostra concezione della responsabilità penale, fatta propria addirittura dalla nostra Costituzione.
Due principi però sono da ricordare che derivano direttamente dalla concezione accolta nella legge: che le risoluzioni di massima in politica interna o estera, danno luogo, sempre, secondo il progetto, a responsabilità solidale ; che la responsabilità solidale assoggetta tutti alla stessa pena, salvo [...] le circostanze più o meno gravanti relativamente a ciascuno .
I soggetti ai quali si rivolge la legge sono due: il Comitato esecutivo e il Ministero . Il primo (che molto ha del Direttorio francese, e che successivamente prese il nome di Triumvirato ) è un organo collegiale che è insieme capo del potere esecutivo e capo dello Stato. Il Ministero invece, è un organo collegiale al quale fanno capo i vari ministri.
La differenza tra il Comitato e il Ministero fu chiarita abbastanza bene dall'Armellini il quale disse che l'attività del Comitato si deve aggirare sullo spirito, sulla condotta generale della cosa pubblica mentre quella dei ministri riguardava le particolarità della loro amministrazione .
Quanto ai reati previsti essi hanno una tipioizzazione assai articolata. L'articolo 1 del progetto ne elenca infatti ben sei: delitti contro la sicurezza generale e la costituzione; attentati alla libertà e alla proprietà individuale; abusi di potere; abuso o dissipazione dei fondi pubblici; violazione delle leggi nella esecuzione dei singoli affari; fatti od omissioni che sono imputabili a negligenza o imprudenza.
Le sanzioni previste dalla legge sono: la morte civile; l'esilio a vita; la destituzione; la sospensione; la privazione dei diritti politici e civici per un tempo determinato; l'ammonizione.
Anche in questo caso la confusione è grande e le sanzioni sono, insieme, penali e amministrative: una sola in realtà è vera e propria pena, l'esilio a vita. Delle altre, la morte civile e la privazione dei diritti civili e politici, sono in realtà pene accessorie, mentre le rimanenti non sono altro che sanzioni amministrative.
II procedimento inizia con la accusa che può essere portata (artt. 45-46) da qualunque cittadino maggiorenne che goda l'esercizio dei diritti politici e civici . Ma quando l'accusa si riferisca a delitti di Stato (forse quelli contro la sicurezza generale e la Costituzione) o ad espilazioni di denaro pubblico (forse l'abuso o dissipazione dei fondi pubblici ) l'accusatore può essere anche chi non abbia quei requisiti.
Inoltre le persone che abbiano subito una condanna per furto o falso non possono accusare se non data idonea cauzione .
S3) Assemblee, Vili, p. 139.