Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <453>
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Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 453
L'accusa è soggetta a prescrizione nel senso che il diritto di accusare viene meno dopo un anno dal fatto oggetto dell'accusa.
L'atto di accusa deve essere redatto per iscritto e deve essere firmato. Deve contenere il nome e cognome dell'accusato, il delitto o la colpa, la indicazione dei motivi e delle prove e il domicilio dell'accusatore (art. 48).
L'accusa deve essere presentata ai Segretari dell'Assemblea che deb­bono redigere apposito verbale con l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare l'accusatore e del giorno in cui l'accusa fu presentata.
Giunta l'accusa all'Assemblea, questa, nella prima seduta dopo la presentazione, nommava una Commissione di dieci membri (esclusi i firmatari dell'accusa) che doveva fare una relazione all'Assemblea. Non risultando che la Commissione abbia poteri istruttori, è da ritenere che la relazione serva solo a portare a conoscenza dell'Assemblea l'accusa. Ma in tal caso, non si comprende la necessità di una Commissione e abbastanza numerosa, per di più.
Viceversa una certa funzione istruttoria sembra si debba riconoscere all'Assemblea nella fase in cui deve deliberare la messa in stato di accusa. L'articolo 51 del progetto, infatti, dice che l'Assemblea domandati, quante volte occorra, gli opportuni schiarimenti, ed interpellato l'accusato, si forma in Camera di accusa ; dopo di che delibera, a maggioranza di voti , sulla messa in stato di accusa. La deliberazione avveniva in comitato segreto, e per mezzo di votazione motivata in iscritto. Nulla è detto delle modalità dello scrutinio, che, dato il tipo di votazione, dovevano necessariamente, essere molto complesse. È anche da ritenere che non fosse ammessa una assoluzione per insufficienza di prove.
Venendo ora al giudizio, l'organo giudicante era formato da dieci giudici della classe dei giureconsulti laureati e presenti nella Capitale (art. 53). Di questi giudici, tre erano eletti dall'Assemblea a maggioranza assoluta, ma fuori del suo seno . Altri tre erano nominati dall'accusato ed, infine, i quattro restanti erano nominati dai primi sei.
Inoltre l'Assemblea sceglieva, sempre a maggioranza assoluta, uno dei suoi membri per sostenere l'accusa; egli prendeva il nome di Rappre­sentante del popolo.
Quanto ai giudici, essi dovevano eleggere tra di loro il presidente e un segretario (che in realtà era il redattore della sentenza) mentre sceglievano tra gli addetti ai tribunali criminali, i ministri necessari per la regolare compilazione del processo (art. 55). La dizione di questo artìcolo non è molto perspicua, tuttavia è da ritenere che si riferisca ai cancellieri e, forse, ai messi (per le eventuali notificazioni).
Il giudizio aveva inizio con la consegna, da parte del presidente dell'Assemblea, al presidente dell'organo giudicante, dell'atto di accusa e dei documenti annessi. All'udienza partecipavano, oltre ai giudici, anche il Rappresentante del popolo che sedeva ultimo dopo i giudici . Questi poi, dovevano prestare giuramento di giudicare secondo giustizia' .
Nel progetto mancano del tutto le norme che regolano il dibattimento