Rassegna storica del Risorgimento
REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
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1991
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Mario Battagìini
ed è molto strano poiché è poco probabile che si fosse pensato ad un rinvio al vecchio editto di procedura penale di Gregorio XVI.
H progetto prevedeva anche il giudizio di revisione per la osservanza delle forme esteriori e cioè solo per vizi in procedendo: giudici erano gli stessi del giudizio di primo grado. In caso di annullamento, però, era vietata, nel giudizio di rinvio, la reformatio in pejus.
Infine, l'Assemblea poteva concedere la grazia o diminuire la pena: il progetto non dice a quali condizioni e in concorso di quali circostanze.
Da ultimo, ove l'imputato fosse assolto o non fosse ammesso lo stato di accusa, l'accusatore era sottoposto a giudizio presso il tribunale criminale, per rispondere del reato di calunnia.
Da questa rapidissima analisi del progetto Sturbinetti notevoli appaiono le somiglianze tra la Corte Costituzionale allargata con i giudici aggregati, e l'organo giudicante previsto nel progetto. Notevole anche il fatto che presso quello avesse la veste di Pubblico Ministero un membro dell'Assemblea e che il rinvio a giudizio fosse fatto dall'Assemblea stessa.
Termina così anche questo mio lungo dire che ha portato fra noi l'eco (sia pure fievole e lontana) di princìpi ed organi che, solo dopo un secolo, sono entrati a far parte del nostro ordinamento giuridico.
MARIO BATTAGLINI
APPENDICE
PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA SU LA RESPONSABILITÀ DEL POTERE ESECUTIVO
Disposizioni preliminari.
Art. 1. I cittadini componenti il Comitato esecutivo, e li Ministri sono responsabili
I Dei delitti contro la sicurezza generale, e la Costtiuzione della Repubblica. II. Degli attentati alla libertà e proprietà individuale. IH. Degli abusi di potere.
IV. Dell'abuso o dissipazione dei fondi pubblici.
V. Della violazione delle leggi nella esecuzione degli affari di rispettiva competenza.
VI. Dei fatti o omissioni colpevoli in tutto ciò che appartiene al loro officio.
Art. 2. La responsabilità li assoggetta alle pene determinate dalla legge.