Rassegna storica del Risorgimento

REPUBBLICA ROMANA 1849 STORIA COSTITUZIONALE
anno <1991>   pagina <455>
immagine non disponibile

Sulla storia costituzionale della Repubblica Romana 1849 455
j Art. 3. La responsabilità è solidale, o individuale. È solidale per tutto ciò che riguarda collettivamente il fatto o li doveri sia del Comitato, sia del Ministero, sia congiuntamente di tutti. È individuale allorché riguarda il fatto o li doveri di ciascuno singolarmente.
Art. 4. In tutte le risoluzioni di massima riguardanti razione interna o la politica esterna in ciò che appartiene al Potere esecutivo il Comitato ed il Ministero sono sempre responsabili collettivamente e solidalmente.
Art. 5. La responsabilità solidale assoggetta tutti alla stessa pena, salvo di applicarne i diversi gradi secondo le circostanze più o meno gravanti relativa­mente a ciascuno. La responsabilità individuale assoggetta alla pena la sola persona, alla quale appartiene il subietto, salvo il caso di complicità.
Art. 6. Il modo di procedere nell'accusa e nel giudizio è determinato dalla Legge.
Titolo I. Dei delitti contro la sicurezza generale e la costituzione della Repubblica.
Art. 7. I membri del Comitato, e li ministri che avessero provocato o favoreggiato ribellione interna, o cospirato con gli esteri contro il Governo della Repubblica sono puniti con la morte civile, e l'esilio a vita. Non possono quindi testare, succedere, acquistare, contrattare, o esercitare direttamente o per interposte persone alcun diritto politico, civico e civile. I loro beni sono devoluti allo erede intestato senz'alcun peso in favore del condannato.
Art. 8. S'intendono aver favoreggiato il fatto ancorché non vi sieno concorsi attivamente, ma abbiano dolosamente permesso che si compiesse. Il dolo risulta dalla scienza precedente congiunta alla ricusa, o studioso impedimento dei mezzi più facili di prevenzione senza motivo alcuno, e delle altre prove ammesse dal Codice penale.
Art. 9. Se il fatto non fu portato ad effetto, la pena è soltanto dello esilio a vita. Se non vi concorse dolo, ma bensì colpa lata o latissima, la pena, seguito o no il fatto, è della destituzione e della sospensione dallo esercizio dei diritti politici e civici da tre a cinque anni.
Art. 10. Quelli che provocassero o favoreggiassero tumulti interni od esterni diretti ad impedire la osservanza della Costituzione della Repubblica, o diminuire i diritti e libertà del Popolo e rispettive franchigie, sono puniti con l'esilio e la privazione dei diritti politici e civici per venti anni.
Art. 11. Se esponessero il falso, o studiosamente occultassero il vero alla Rappresentanza del Popolo onde indurla ad adottare proposizioni contrarie al Governo e alla costituzione della Repubblica, incorrono nella pena espressa nell'art, precedente. Se però la proposizione tendesse a rovesciare la forma del Governo incorrono nella pena espressa nell'art. 7.
Art. 12. La stessa disposizione ha luogo se allo stesso effetto tentassero corrompere, o avessero corrotti con danaro, promesse, o altri mezzi i Rappre­sentanti del popolo per averne il suffragio.
Art. 13. La cospirazione coi nemici ed il tradimento in tempo di guerra sono puniti con le pene stabilite nel Codice Militare.
Art. 14. Gli altri delitti enunciati negli articoli 10, 11, e 12, in tempo di guerra sono puniti come all'articolo 7.